Ordinanza 117/1998 (ECLI:IT:COST:1998:117)
Massima numero 23823
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  09/04/1998;  Decisione del  09/04/1998
Deposito del 16/04/1998; Pubblicazione in G. U. 22/04/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 117/98. AMBIENTE (TUTELA DELL') - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - APERTURA O EFFETTUAZIONE DI NUOVI SCARICHI PRIMA CHE L'AUTORIZZAZIONE, ANCHE SE RICHIESTA, SIA STATA CONCESSA - PREVISIONE COME REATO - PROSPETTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI IN CUI, PUR ESSENDOSI NEGATA, O REVOCATA, L'AUTORIZZAZIONE, L'ATTIVAZIONE DI NUOVI SCARICHI E' SANZIONATA SOLO COME ILLECITO AMMINISTRATIVO - QUESTIONE SOLLEVATA SUL NON CONDIVISIBILE PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO CHE LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA SIA RIFERIBILE, OLTRE CHE AGLI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI INDUSTRIALI, AGLI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 23, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dell'inquinamento) dal quale l'apertura, o comunque l'effettuazione, di nuovi scarichi prima che l'autorizzazione, anche se richiesta nelle forme prescritte, sia stata concessa, sono previste e sanzionate come reato. Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', infatti, la disposizione impugnata, se rettamente interpretata, e' riferibile solo agli scarichi provenienti da insediamenti industriali, e non, invece, agli scarichi provenienti - come nella specie - da insediamenti civili. Giacche', essendo questi ora espressamente previsti, dall'art. 21, terzo comma, della stessa legge n. 319 del 1976, in seguito alle innovazioni apportate dal d.l. 17 marzo 1995, n. 79 (convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1995, n. 172) solo come illecito amministrativo anche quando l'autorizzazione non sia stata richiesta, o se richiesta sia stata negata, o, se concessa, revocata, sembra da escludere che, in base all'impugnato art. 23, primo comma, possano essere puniti come reato quando - come nell'ipotesi 'de qua' - l'autorizzazione, anche se non ancora concessa, e' stata quanto meno richiesta. Trovando comunque nel caso applicazione il principio - piu' volte affermato - per cui quando, nei giudizi di legittimita' costituzionale, e' possibile, seguendo un criterio sistematico e nel rispetto delle finalita' della legge, una interpretazione della disposizione denunciata che escluda il prospettato contrasto con la Costituzione, e' questa interpretazione che deve essere preferita. - Nello stesso senso, su analoga questione, S. n. 331/1996. Riguardo al principio richiamato, circa i criteri di interpretazione della disposizione impugnata, v. inoltre S. nn. 11/1998, 99/1997, 356/1996 e 307/1996, nonche' O. n. 226/1994. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte