Ordinanza 122/1998 (ECLI:IT:COST:1998:122)
Massima numero 24012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  09/04/1998;  Decisione del  09/04/1998
Deposito del 16/04/1998; Pubblicazione in G. U. 22/04/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 122/98. PROCEDIMENTO CIVILE - RICUSAZIONE DI UN GIUDICE DEL TRIBUNALE - ISTANZA PROPOSTA IN UN GIUDIZIO AFFIDATO ALLA DECISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO - DECISIONE DEL COLLEGIO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 107, TERZO COMMA, COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la Corte ha affermato in molteplici decisioni che il legislatore gode della piu' ampia discrezionalita' nel regolare gli istituti processuali, col solo limite del principio di ragionevolezza (v., 'ex plurimis', le sentenze nn. 31 del 1998, 451 del 1997, 295 del 1995 nonche' le ordinanze nn. 427 e 7 del 1997) - non puo' ritenersi che <>. Peraltro, come gia' rilevato in precedenti provvedimenti della Corte (v. le ordinanze nn. 424 e 63 del 1997), va ribadita l'estraneita' dell'invocato art. 107, terzo comma, Cost. rispetto alle norme sulla ripartizione della competenza, trattandosi di un parametro relativo allo 'status' dei giudici. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 107  co. 3

Altri parametri e norme interposte