Ordinanza 125/1998 (ECLI:IT:COST:1998:125)
Massima numero 24024
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
09/04/1998; Decisione del
09/04/1998
Deposito del 16/04/1998; Pubblicazione in G. U. 22/04/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 125/98. PROCEDIMENTO CIVILE - RISARCIMENTO DEI DANNI DA LESIONI PERSONALI SUBITE IN UN INCIDENTE STRADALE - SOGGETTO TRASPORTATO SU AUTOVETTURA CONDOTTA DAL FRATELLO - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - BENEFICI - ESCLUSIONE DAGLI STESSI DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI NEL CASO IN CUI SIA ASSICURATA UNA SOCIETA' - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 125/98. PROCEDIMENTO CIVILE - RISARCIMENTO DEI DANNI DA LESIONI PERSONALI SUBITE IN UN INCIDENTE STRADALE - SOGGETTO TRASPORTATO SU AUTOVETTURA CONDOTTA DAL FRATELLO - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - BENEFICI - ESCLUSIONE DAGLI STESSI DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI NEL CASO IN CUI SIA ASSICURATA UNA SOCIETA' - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la Corte, investita dello scrutinio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, in cui era prevista l'esclusione dai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria di <>, con la sentenza n. 301 del 1996 ha gia' dichiarato non fondata altra questione riguardante la limitazione della tutela risarcitoria del coniuge trasportato, comproprietario del veicolo - non puo' non ribadirsi la ragionevolezza delle opzioni legislative succedutesi nel tempo, nel contesto del graduale e articolato processo evolutivo della disciplina in esame, valutato in una prospettiva necessariamente diacronica, alla luce della quale la scelta operata dal legislatore del 1992, se va positivamente apprezzata come un rafforzamento della tutela della salute costituzionalmente garantita, non puo' tuttavia fungere da 'tertium comparationis' al fine dello scrutinio di costituzionalita' della previgente disposizione censurata. - Cfr., altresi', O. n. 76/1997 nonche' S. n. 188/1991. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la Corte, investita dello scrutinio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, in cui era prevista l'esclusione dai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria di <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte