Sentenza 127/1998 (ECLI:IT:COST:1998:127)
Massima numero 23833
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
09/04/1998; Decisione del
09/04/1998
Deposito del 16/04/1998; Pubblicazione in G. U. 22/04/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 127/98. AMBIENTE (TUTELA DELL') - REGIONE LAZIO - LEGGE REGIONALE ISTITUTIVA DEL PARCO NATURALE-ARCHEOLOGICO DELL'INVIOLATA IN GUIDONIA MONTECELIO - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO CON ORDINANZA PRETORILE PER LAMENTATA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE POSTI DAI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE, E, IN SUBORDINE, PER INSUFFICIENZA DI COPERTURA FINANZIARIA - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO PER TURBATIVA DI POSSESSO AVVIATO IN SEGUITO AL DINIEGO, IN PROVVEDIMENTO DEL SINDACO GESTORE DEL PARCO, ADOTTATO IN BASE A NORMA DALLA LEGGE IMPUGNATA, DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO DI UN FRUTTETO - PALESE DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'AUTORITA' RIMETTENTE NEL GIUDIZIO 'A QUO' (INSTAURATO AL DI FUORI DEI LIMITI DI PROPONIBILITA' DELLE AZIONI POSSESSORIE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) CON CONSEGUENTE IRRILEVANZA DELLA ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA' - MANCANZA, ALTRESI', DEL REQUISITO DELLA INCIDENTALITA' DELLA STESSA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 127/98. AMBIENTE (TUTELA DELL') - REGIONE LAZIO - LEGGE REGIONALE ISTITUTIVA DEL PARCO NATURALE-ARCHEOLOGICO DELL'INVIOLATA IN GUIDONIA MONTECELIO - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO CON ORDINANZA PRETORILE PER LAMENTATA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE POSTI DAI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE, E, IN SUBORDINE, PER INSUFFICIENZA DI COPERTURA FINANZIARIA - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO PER TURBATIVA DI POSSESSO AVVIATO IN SEGUITO AL DINIEGO, IN PROVVEDIMENTO DEL SINDACO GESTORE DEL PARCO, ADOTTATO IN BASE A NORMA DALLA LEGGE IMPUGNATA, DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO DI UN FRUTTETO - PALESE DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'AUTORITA' RIMETTENTE NEL GIUDIZIO 'A QUO' (INSTAURATO AL DI FUORI DEI LIMITI DI PROPONIBILITA' DELLE AZIONI POSSESSORIE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) CON CONSEGUENTE IRRILEVANZA DELLA ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA' - MANCANZA, ALTRESI', DEL REQUISITO DELLA INCIDENTALITA' DELLA STESSA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost. - in relazione ai principi fondamentali della legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 - nonche', in via subordinata, all'art. 81 Cost., nei confronti della legge della Regione Lazio 20 giugno 1996, n. 22 (Istituzione del parco naturale-archeologico dell'Inviolata in Guidonia Montecelio). Nel procedimento 'a quo', per turbativa di possesso - instaurato, ex art. 703 cod. proc. civ., dal titolare di un'azienda agricola in relazione al provvedimento del Sindaco di Guidonia, nella veste di gestore del parco dell'Inviolata (nella cui area risulta compresa parte dei terreni del ricorrente) con il quale, in pretesa osservanza del divieto, stabilito dall'art. 7, comma 1, lett. e), della legge impugnata, di cambiamenti di coltura ed altro, gli era stata negata l'autorizzazione ad impiantare un frutteto - sono infatti palesi il difetto di giurisdizione del pretore rimettente e, di conseguenza, la irrilevanza della proposta eccezione di incostituzionalita'. Atteso che, per pacifico e costante orientamento della giurisprudenza, sia di legittimita' che di merito, le azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione sono consentite solo quando l'amministrazione abbia agito 'iure privatorum' o abbia posto in essere un'attivita' meramente materiale, e non quando dette azioni siano proposte - come nella specie - avverso comportamenti ricollegabili all'esercizio di poteri pubblici o posti in essere per il tramite di atti amministrativi. Ne' certo, in contrario, a dimostrare l'esistenza della 'potestas iudicandi' del rimettente, valgono gli argomenti, dallo stesso addotti, secondo i quali, non avendo nel caso il Sindaco - cosa tutt'altro che provata - in ordine al consentire, o meno, il compimento di determinate attivita' agricole, alcuna discrezionalita', e lamentando altresi' il ricorrente una violazione della normativa comunitaria - peraltro esclusa da una sentenza della Corte di giustizia attestante la totale estraneita' della stessa dalla materia 'de qua' - il contestato diniego di autorizzazione avrebbe illegittimamente inciso diritti soggettivi. Difetta inoltre, nel caso, l'ulteriore requisito di ammissibilita' - per pacifico orientamento della giurisprudenza anch'esso necessario - della incidentalita' della questione, poiche' non e' dato scorgere quale ulteriore provvedimento, ex art. 703 cod. proc. civ., potrebbe essere emesso dal giudice 'a quo', per rimuovere la supposta turbativa di possesso, una volta venuta meno, per effetto della richiesta pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale, la denunciata legge. red.: S. Pomodoro
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost. - in relazione ai principi fondamentali della legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 - nonche', in via subordinata, all'art. 81 Cost., nei confronti della legge della Regione Lazio 20 giugno 1996, n. 22 (Istituzione del parco naturale-archeologico dell'Inviolata in Guidonia Montecelio). Nel procedimento 'a quo', per turbativa di possesso - instaurato, ex art. 703 cod. proc. civ., dal titolare di un'azienda agricola in relazione al provvedimento del Sindaco di Guidonia, nella veste di gestore del parco dell'Inviolata (nella cui area risulta compresa parte dei terreni del ricorrente) con il quale, in pretesa osservanza del divieto, stabilito dall'art. 7, comma 1, lett. e), della legge impugnata, di cambiamenti di coltura ed altro, gli era stata negata l'autorizzazione ad impiantare un frutteto - sono infatti palesi il difetto di giurisdizione del pretore rimettente e, di conseguenza, la irrilevanza della proposta eccezione di incostituzionalita'. Atteso che, per pacifico e costante orientamento della giurisprudenza, sia di legittimita' che di merito, le azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione sono consentite solo quando l'amministrazione abbia agito 'iure privatorum' o abbia posto in essere un'attivita' meramente materiale, e non quando dette azioni siano proposte - come nella specie - avverso comportamenti ricollegabili all'esercizio di poteri pubblici o posti in essere per il tramite di atti amministrativi. Ne' certo, in contrario, a dimostrare l'esistenza della 'potestas iudicandi' del rimettente, valgono gli argomenti, dallo stesso addotti, secondo i quali, non avendo nel caso il Sindaco - cosa tutt'altro che provata - in ordine al consentire, o meno, il compimento di determinate attivita' agricole, alcuna discrezionalita', e lamentando altresi' il ricorrente una violazione della normativa comunitaria - peraltro esclusa da una sentenza della Corte di giustizia attestante la totale estraneita' della stessa dalla materia 'de qua' - il contestato diniego di autorizzazione avrebbe illegittimamente inciso diritti soggettivi. Difetta inoltre, nel caso, l'ulteriore requisito di ammissibilita' - per pacifico orientamento della giurisprudenza anch'esso necessario - della incidentalita' della questione, poiche' non e' dato scorgere quale ulteriore provvedimento, ex art. 703 cod. proc. civ., potrebbe essere emesso dal giudice 'a quo', per rimuovere la supposta turbativa di possesso, una volta venuta meno, per effetto della richiesta pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale, la denunciata legge. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1991
n. 394
art. 0