Ordinanza 129/1998 (ECLI:IT:COST:1998:129)
Massima numero 23824
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  09/04/1998;  Decisione del  09/04/1998
Deposito del 16/04/1998; Pubblicazione in G. U. 22/04/1998
Massime associate alla pronuncia:  23825


Titolo
ORD. 129/98 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO IN GIUDIZIO DI ENTI <> - INTERESSE INSUFFICIENTE A LEGITTIMARE L'INTERVENTO - NECESSITA' CHE IL PREDETTO INTERVENTO SI BASI SULLA CONFIGURABILITA' DI UNA SITUAZIONE INDIVIDUALIZZATA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Va dichiarato inammissibile l'intervento nel giudizio costituzionale di enti titolari di un generico interesse di fatto a veder rigettata la questione proposta dal giudice rimettente - la quale, nella fattispecie, riguarda l'obbligo di doppia contribuzione a carico di soggetti iscritti al sistema previdenziale forense -, in quanto tale interesse non e' sufficiente a legittimare l'intervento, che deve basarsi sulla configurabilita' di una situazione individualizzata, riconoscibile solo quando l'esito del giudizio di costituzionalita' sia destinato ad incidere direttamente su una posizione giuridica propria della parte intervenuta. - V. massima B. Cfr. l'ordinanza dibattimentale 20 maggio 1997, allegata alla sentenza n. 248/1997, nonche' S. n. 421/1995. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte