Ordinanza 130/1998 (ECLI:IT:COST:1998:130)
Massima numero 23853
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
09/04/1998; Decisione del
09/04/1998
Deposito del 16/04/1998; Pubblicazione in G. U. 22/04/1998
Massime associate alla pronuncia:
23854
Titolo
ORD. 130/98 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - DECRETO PRETORILE REPRESSIVO DI COMPORTAMENTI ANTISINDACALI - EFFICACIA DEL DECRETO - AUTOMATICA SOSPENSIONE DI TALE EFFICACIA DALLA DATA DELL'OPPOSIZIONE FINO ALL'ACCERTAMENTO DEFINITIVO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO SULLA SUSSISTENZA DEL COMPORTAMENTO ANTISINDACALE - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NONCHE' DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' - IRRILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 130/98 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - DECRETO PRETORILE REPRESSIVO DI COMPORTAMENTI ANTISINDACALI - EFFICACIA DEL DECRETO - AUTOMATICA SOSPENSIONE DI TALE EFFICACIA DALLA DATA DELL'OPPOSIZIONE FINO ALL'ACCERTAMENTO DEFINITIVO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO SULLA SUSSISTENZA DEL COMPORTAMENTO ANTISINDACALE - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NONCHE' DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' - IRRILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto la stessa, avendo ad oggetto una disposizione che concerne una ipotetica fase processuale ulteriore, e' carente del requisito della rilevanza. Invero, le censure mosse dal giudice rimettente potrebbero assumere concreto rilievo nel giudizio principale unicamente in presenza di una decisione favorevole per il sindacato ricorrente e, dunque, di emissione del decreto cui accede 'ex lege' la provvisoria ed immediata esecutivita'; provvedimento, quest'ultimo, che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, non e' stato ancora adottato dal giudice 'a quo', non essendo, peraltro, nelle sue intenzioni <>. - Sull'impossibilita' di ravvisare il requisito della rilevanza in una questione di costituzionalita' <>, v., 'ex plurimus', S. nn. 336/1995 e 155/1994 nonche' O. nn. 337/1994, 318/1991 e 394/1987. red.: G. Leo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto la stessa, avendo ad oggetto una disposizione che concerne una ipotetica fase processuale ulteriore, e' carente del requisito della rilevanza. Invero, le censure mosse dal giudice rimettente potrebbero assumere concreto rilievo nel giudizio principale unicamente in presenza di una decisione favorevole per il sindacato ricorrente e, dunque, di emissione del decreto cui accede 'ex lege' la provvisoria ed immediata esecutivita'; provvedimento, quest'ultimo, che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, non e' stato ancora adottato dal giudice 'a quo', non essendo, peraltro, nelle sue intenzioni <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte