Sentenza 132/1998 (ECLI:IT:COST:1998:132)
Massima numero 23855
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  20/04/1998;  Decisione del  20/04/1998
Deposito del 23/04/1998; Pubblicazione in G. U. 29/04/1998
Massime associate alla pronuncia:  23856


Titolo
SENT. 132/98 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - OGGETTO - DISPOSIZIONI DI CONTENUTO ANALOGO A QUELLO DI NORME GIA' DICHIARATE COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIME - POSSIBILITA' DI RITENERE, PER CIO' SOLO, LE PRIME, LESIVE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - MERO VALORE DI PRECEDENTE GIURISPRUDENZIALE - FATTISPECIE.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale il fatto che autonome disposizioni di contenuto analogo a quella impugnata siano state gia' dichiarate costituzionalmente illegittime, non puo', di per se', far ritenere esistente la violazione del principio di eguaglianza, ma solo assumere valore di precedente, quale immediato riscontro giurisprudenziale sulla sussistenza della violazione della medesima norma costituzionale posta a base delle precedenti pronunce. (Nella specie, in base a tale principio, la Corte ha respinto la censura di violazione dell'art. 3 Cost., mossa all'art. 20 (impugnato anche in riferimento agli artt. 24 e 113) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, nella parte in cui, nella disciplina del contenzioso in materia di imposte comunali applicabile nei giudizi 'a quibus', condiziona l'esperibilita' dell'azione giudiziaria al previo esperimento del ricorso amministrativo). - V. la seguente massima B. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte