Sentenza 132/1998 (ECLI:IT:COST:1998:132)
Massima numero 23856
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
20/04/1998; Decisione del
20/04/1998
Deposito del 23/04/1998; Pubblicazione in G. U. 29/04/1998
Massime associate alla pronuncia:
23855
Titolo
SENT. 132/98 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPOSTE COMUNALI (NELLA SPECIE: RACCOLTA DI RIFIUTI) - NORMATIVA APPLICABILE, NONOSTANTE LA INTERVENUTA ABROGAZIONE, AI RAPPORTI ANTECEDENTI ALLA DATA DI INSEDIAMENTO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CONDIZIONAMENTO DELLA PROPONIBILITA' DELL'AZIONE GIUDIZIARIA AL PREVIO ESPERIMENTO DEL RICORSO AMMINISTRATIVO, NON SOSPENSIVO, DI PER SE', DELLA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO - CONTRASTO, NON GIUSTIFICATO DA ESIGENZE DI ORDINE GENERALE O DA SUPERIORI FINALITA' DI GIUSTIZIA, CON LE GARANZIE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 132/98 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPOSTE COMUNALI (NELLA SPECIE: RACCOLTA DI RIFIUTI) - NORMATIVA APPLICABILE, NONOSTANTE LA INTERVENUTA ABROGAZIONE, AI RAPPORTI ANTECEDENTI ALLA DATA DI INSEDIAMENTO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CONDIZIONAMENTO DELLA PROPONIBILITA' DELL'AZIONE GIUDIZIARIA AL PREVIO ESPERIMENTO DEL RICORSO AMMINISTRATIVO, NON SOSPENSIVO, DI PER SE', DELLA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO - CONTRASTO, NON GIUSTIFICATO DA ESIGENZE DI ORDINE GENERALE O DA SUPERIORI FINALITA' DI GIUSTIZIA, CON LE GARANZIE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
L'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni, e norme per la delegabilita' delle entrate), impugnato in giudizi - in cui, pur essendo stato abrogato dall'art. 71 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma con effetti differiti alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, in connessione con l'attribuzione ad esse delle controversie sui tributi comunali e locali, e' tuttora applicabile - promossi da contribuenti nei cui confronti, in un caso, e' stato notificato avviso di accertamento per la tassa raccolta rifiuti e, in un altro, vi e' stato diniego di rimborso per gli stessi tributi, deve essere dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., nella parte in cui non prevede l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. Come la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, riconoscendo contrarie a Costituzione altre norme del settore tributario strutturate in maniera sostanzialmente analoga a quella in questione, l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del previo esperimento di rimedi amministrativi (in duplice grado all'intendente di finanza e al Ministro) con conseguente differimento della proponibilita' dell'azione a un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, e' infatti legittimo solo se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalita' di giustizia, che nella specie - trattandosi di tributi, anche se locali, la cui imposizione trova base in una legge o in atti amministrativi generali e regolamenti, senza che residuino momenti di discrezionalita' nei confronti dei singoli contribuenti, o che si rendano necessari accertamenti tecnico-amministrativi - non possono ritenersi esistenti. Nel caso, poi, la violazione dei su richiamati precetti costituzionali risulta ulteriormente evidenziata in quanto il ricorso amministrativo (come si desume dallo stesso art. 20, al quarto comma), non ha effetto sospensivo della riscossione dell'imposta. - Nello stesso senso, S. nn. 233/1996, 56/1995, 360/1994, 406/1993 e da ultimo 81/1998. Sulla rilevanza, in materia, della sospensione della riscossione dell'imposta per effetto della presentazione del ricorso amministrativo, v. S. nn. 62/1998 e, ancora, 81/1998. red.: S. Pomodoro
L'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni, e norme per la delegabilita' delle entrate), impugnato in giudizi - in cui, pur essendo stato abrogato dall'art. 71 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma con effetti differiti alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, in connessione con l'attribuzione ad esse delle controversie sui tributi comunali e locali, e' tuttora applicabile - promossi da contribuenti nei cui confronti, in un caso, e' stato notificato avviso di accertamento per la tassa raccolta rifiuti e, in un altro, vi e' stato diniego di rimborso per gli stessi tributi, deve essere dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., nella parte in cui non prevede l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. Come la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, riconoscendo contrarie a Costituzione altre norme del settore tributario strutturate in maniera sostanzialmente analoga a quella in questione, l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del previo esperimento di rimedi amministrativi (in duplice grado all'intendente di finanza e al Ministro) con conseguente differimento della proponibilita' dell'azione a un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, e' infatti legittimo solo se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalita' di giustizia, che nella specie - trattandosi di tributi, anche se locali, la cui imposizione trova base in una legge o in atti amministrativi generali e regolamenti, senza che residuino momenti di discrezionalita' nei confronti dei singoli contribuenti, o che si rendano necessari accertamenti tecnico-amministrativi - non possono ritenersi esistenti. Nel caso, poi, la violazione dei su richiamati precetti costituzionali risulta ulteriormente evidenziata in quanto il ricorso amministrativo (come si desume dallo stesso art. 20, al quarto comma), non ha effetto sospensivo della riscossione dell'imposta. - Nello stesso senso, S. nn. 233/1996, 56/1995, 360/1994, 406/1993 e da ultimo 81/1998. Sulla rilevanza, in materia, della sospensione della riscossione dell'imposta per effetto della presentazione del ricorso amministrativo, v. S. nn. 62/1998 e, ancora, 81/1998. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte