Sentenza 133/1998 (ECLI:IT:COST:1998:133)
Massima numero 23840
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
20/04/1998; Decisione del
20/04/1998
Deposito del 23/04/1998; Pubblicazione in G. U. 29/04/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 133/98. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROVVEDIMENTO DEL SINDACO DICHIARATIVO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO - PREVISTA RICORRIBILITA' AL PRETORE MEDIANTE RICHIAMO DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 30 DICEMBRE 1972, N. 1035 - INDEBITA LEGIFERAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI GIURISDIZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 133/98. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROVVEDIMENTO DEL SINDACO DICHIARATIVO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO - PREVISTA RICORRIBILITA' AL PRETORE MEDIANTE RICHIAMO DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 30 DICEMBRE 1972, N. 1035 - INDEBITA LEGIFERAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI GIURISDIZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 108, comma primo (in relazione all'art. 117) Cost., l'art. 22, comma 5, l. reg. Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12 in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia pubblica, come modificata dalla legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50 e ulteriori modificazioni), in quanto - posto che la disposizione impugnata prevede(va) che contro il provvedimento del sindaco che dispone la decadenza dall'alloggio di edilizia residenziale pubblica "si applica la procedura prevista dagli ultimi tre commi dell'art. 11 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035", che, a sua volta, stabilisce che il suddetto provvedimento e' impugnabile innanzi "al Pretore del luogo nel cui mandamento" e' situato l'alloggio - il legislatore regionale non puo' emanare norme che prevedano rimedi giurisdizionali, ovvero dispongano in ordine a poteri o facolta' dell'Autorita' giudiziaria, riservando l'art. 108 Cost. alla competenza del legislatore statale la materia della giurisdizione e quella processuale, nemmeno mediante la tecnica del rinvio alla normativa statale, comportando cio' un'indebita novazione della fonte con la forza e le conseguenze che ne derivano. - S. nn. 203/1987, 615/1987, 210/1993, 303/1994, 457/1994, 76/1995, 459/1995, 390/1996. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 108, comma primo (in relazione all'art. 117) Cost., l'art. 22, comma 5, l. reg. Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12 in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia pubblica, come modificata dalla legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50 e ulteriori modificazioni), in quanto - posto che la disposizione impugnata prevede(va) che contro il provvedimento del sindaco che dispone la decadenza dall'alloggio di edilizia residenziale pubblica "si applica la procedura prevista dagli ultimi tre commi dell'art. 11 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035", che, a sua volta, stabilisce che il suddetto provvedimento e' impugnabile innanzi "al Pretore del luogo nel cui mandamento" e' situato l'alloggio - il legislatore regionale non puo' emanare norme che prevedano rimedi giurisdizionali, ovvero dispongano in ordine a poteri o facolta' dell'Autorita' giudiziaria, riservando l'art. 108 Cost. alla competenza del legislatore statale la materia della giurisdizione e quella processuale, nemmeno mediante la tecnica del rinvio alla normativa statale, comportando cio' un'indebita novazione della fonte con la forza e le conseguenze che ne derivano. - S. nn. 203/1987, 615/1987, 210/1993, 303/1994, 457/1994, 76/1995, 459/1995, 390/1996. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
co. 1
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte