Sentenza 135/1998 (ECLI:IT:COST:1998:135)
Massima numero 23973
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
20/04/1998; Decisione del
20/04/1998
Deposito del 23/04/1998; Pubblicazione in G. U. 29/04/1998
Titolo
SENT. 135/98 A. EDILIZIA E URBANISTICA - URBANIZZAZIONE DI ZONA DESTINATA A EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE - REALIZZAZIONE DI OPERE E SERVIZI - DIRETTA ESECUZIONE MEDIANTE LO STRUMENTO DELL'ACCORDO CON IL COMUNE INTERESSATO - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 135/98 A. EDILIZIA E URBANISTICA - URBANIZZAZIONE DI ZONA DESTINATA A EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE - REALIZZAZIONE DI OPERE E SERVIZI - DIRETTA ESECUZIONE MEDIANTE LO STRUMENTO DELL'ACCORDO CON IL COMUNE INTERESSATO - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazioni di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nella parte in cui non prevede la possibilita' per i privati proprietari di dare esecuzione direttamente alle prescrizioni del piano di edilizia economica e popolare, con la strumento dell'accordo con il comune interessato, in quanto - posto che l'obiettivo del buon andamento della Amministrazione puo' essere perseguito e realizzato con strumenti e modalita' diversi, parimenti efficaci, la cui scelta e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore, naturalmente nei limiti della ragionevolezza - il procedimento disegnato nella fattispecie dal legislatore per il perseguimento del pubblico interesse non appare incongruo, perche' si basa su strumenti e modalita' applicative che appaiono adeguati sia al canone di efficienza dell'azione amministrativa sia al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Peraltro, un esame piu' penetrante delle ragioni di questa opzione legislativa <>. - Cfr. S. nn. 44/1966, 95/1966; 103/1993; 266/1993; 40/1998. red.: G. Leo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazioni di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nella parte in cui non prevede la possibilita' per i privati proprietari di dare esecuzione direttamente alle prescrizioni del piano di edilizia economica e popolare, con la strumento dell'accordo con il comune interessato, in quanto - posto che l'obiettivo del buon andamento della Amministrazione puo' essere perseguito e realizzato con strumenti e modalita' diversi, parimenti efficaci, la cui scelta e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore, naturalmente nei limiti della ragionevolezza - il procedimento disegnato nella fattispecie dal legislatore per il perseguimento del pubblico interesse non appare incongruo, perche' si basa su strumenti e modalita' applicative che appaiono adeguati sia al canone di efficienza dell'azione amministrativa sia al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Peraltro, un esame piu' penetrante delle ragioni di questa opzione legislativa <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte