Sentenza 135/1998 (ECLI:IT:COST:1998:135)
Massima numero 23975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
20/04/1998; Decisione del
20/04/1998
Deposito del 23/04/1998; Pubblicazione in G. U. 29/04/1998
Titolo
SENT. 135/98 C. EDILIZIA E URBANISTICA - URBANIZZAZIONE DI ZONA DESTINATA A EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE - REALIZZAZIONE DI OPERE E SERVIZI - DIRETTA ESECUZIONE MEDIANTE LO STRUMENTO DELL'ACCORDO CON IL COMUNE INTERESSATO - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERTA' DI IMPRESA ECONOMICA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 135/98 C. EDILIZIA E URBANISTICA - URBANIZZAZIONE DI ZONA DESTINATA A EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE - REALIZZAZIONE DI OPERE E SERVIZI - DIRETTA ESECUZIONE MEDIANTE LO STRUMENTO DELL'ACCORDO CON IL COMUNE INTERESSATO - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERTA' DI IMPRESA ECONOMICA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 41 Cost. - dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazioni di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nella parte in cui non prevede la possibilita' per i privati proprietari di dare esecuzione direttamente alle prescrizioni del piano di edilizia economica e popolare, con la strumento dell'accordo con il comune interessato, in quanto - premesso che la mancata previsione normativa di strumenti sollecitatori dell'iniziativa del privato proprietario per prevenire ed evitare l'espropriazione non e' incoerente, nella specie, con le scelte di politica edilizia ed urbanistica nel settore in esame, essendo demandata al legislatore ordinario la determinazione della concreta misura dell'intervento pubblico nell'economia e <> - nella fattispecie, l'intervento pubblico si e' spinto, nel perseguimento di un apprezzabile fine sociale, sino a prevedere una forma di espropriazione di aree generalizzata ed obbligatoria ritenuta dalla Corte non incongrua e tale comunque da precludere logicamente ogni spazio per una autonoma iniziativa economica dei privati proprietari proprio su quei suoli che ormai non sono piu' di proprieta' privata. - Cfr. S. n. 63/1991. red.: G. Leo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 41 Cost. - dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazioni di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nella parte in cui non prevede la possibilita' per i privati proprietari di dare esecuzione direttamente alle prescrizioni del piano di edilizia economica e popolare, con la strumento dell'accordo con il comune interessato, in quanto - premesso che la mancata previsione normativa di strumenti sollecitatori dell'iniziativa del privato proprietario per prevenire ed evitare l'espropriazione non e' incoerente, nella specie, con le scelte di politica edilizia ed urbanistica nel settore in esame, essendo demandata al legislatore ordinario la determinazione della concreta misura dell'intervento pubblico nell'economia e <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte