Sentenza 136/1998 (ECLI:IT:COST:1998:136)
Massima numero 23875
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  20/04/1998;  Decisione del  20/04/1998
Deposito del 23/04/1998; Pubblicazione in G. U. 29/04/1998
Massime associate alla pronuncia:  23874  23876


Titolo
SENT. 136/98 B. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE DI FENOMENI DI VIOLENZA IN OCCASIONE DI COMPETIZIONI AGONISTICHE - OBBLIGO IMPOSTO, CON PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE, A PERSONE (NELLA SPECIE MINORENNI) CUI E' VIETATO DI ACCEDERE AI LUOGHI IN CUI TALUNE DI QUESTE MANIFESTAZIONI SI EFFETTUANO, DI PRESENTARSI ALL'UFFICIO O AL COMANDO DI POLIZIA NELLE ORE PREVISTE PER IL LORO SVOLGIMENTO - SUCCESSIVO GIUDIZIO DI CONVALIDA DA PARTE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - MODALITA' PROCEDURALI - LAMENTATA MANCANZA DI ADEGUATE GARANZIE PER IL CONTRADDITTORIO E LA DIFESA - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL SISTEMA ADOTTATO, DALLA LEGGE SUL TRIBUNALE PER I MINORENNI, RIGUARDO ALLE MISURE AMMINISTRATIVE RELATIVE AI TRAVIATI - INSUSSISTENZA - RICHIAMO A SENTENZA N. 144 DEL 1997 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale proposta, in materia di prevenzione di fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni agonistiche, in riferimento agli artt. 24 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 6, commi 2 e 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come sostituito dall'art. 1 del d.l. 22 dicembre 1994, n. 717 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 1995, n. 45) nella parte relativa al giudizio di convalida, da parte del giudice per le indagini preliminari, del provvedimento del questore con cui si fa obbligo a persone (nella specie minorenni) alle quali, per i loro precedenti, si e' vietato l'accesso ai luoghi in cui si effettuano determinate competizioni, di presentarsi, nelle ore previste per il loro svolgimento, all'ufficio o al comando di polizia. Contrariamente a quanto si sostiene nell'ordinanza di rimessione in base all'asserito silenzio del legislatore in ordine alle modalita' procedurali della convalida, non puo' dirsi infatti, dopo la sentenza n. 144 del 1997 - con la quale lo stesso art. 6, comma 3, e' stato dichiarato illegittimo laddove non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga l'avviso che l'interessato, in base al principio generale stabilito dall'art. 121 cod. proc. pen., ha facolta' di presentare al g.i.p. personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni - che in tale procedimento l'interessato non abbia facolta' di interloquire. E deve altresi' riconoscersi che tra le facolta' di difesa in tal modo assicurate nel caso in questione e quelle proprie del 'tertium comparationis' evocato dal rimettente in riferimento alle misure amministrative previste dall'art. 24 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835), in ordine all'assegnazione ai riformatori, dei minorenni traviati, non sussistono differenze apprezzabili in chiave di ingiustificata disparita' di trattamento. - V. S. n. 144/1997 (gia' citata nel testo). red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte