Sentenza 136/1998 (ECLI:IT:COST:1998:136)
Massima numero 23876
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
20/04/1998; Decisione del
20/04/1998
Deposito del 23/04/1998; Pubblicazione in G. U. 29/04/1998
Titolo
SENT. 136/98 C. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE DI FENOMENI DI VIOLENZA IN OCCASIONE DI COMPETIZIONI AGONISTICHE - OBBLIGO IMPOSTO, CON PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE, A PERSONE (NELLA SPECIE MINORENNI) CUI E' VIETATO DI ACCEDERE AI LUOGHI IN CUI TALUNE DI QUESTE MANIFESTAZIONI SI EFFETTUANO, DI PRESENTARSI ALL'UFFICIO O AL COMANDO DI POLIZIA NELLE ORE PREVISTE PER IL LORO SVOLGIMENTO - SUCCESSIVO GIUDIZIO DI CONVALIDA DA PARTE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - MODALITA' PROCEDURALI - RILEVATE LIMITAZIONI DEI POTERI DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI, IN ORDINE ALLA POSSIBILITA', PER ACQUISIRE ELEMENTI DI CONOSCENZA SULLA PERSONALITA' DELL'INTERESSATO, DEI SERVIZI MINORILI, E RIGUARDO AI POSSIBILI CONTENUTI DELLA SUA DECISIONE, ESSENDOGLI CONSENTITO SOLO DI ADOTTARE O NO LA CONVALIDA - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI PROTEZIONE DELLA GIOVENTU' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 136/98 C. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE DI FENOMENI DI VIOLENZA IN OCCASIONE DI COMPETIZIONI AGONISTICHE - OBBLIGO IMPOSTO, CON PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE, A PERSONE (NELLA SPECIE MINORENNI) CUI E' VIETATO DI ACCEDERE AI LUOGHI IN CUI TALUNE DI QUESTE MANIFESTAZIONI SI EFFETTUANO, DI PRESENTARSI ALL'UFFICIO O AL COMANDO DI POLIZIA NELLE ORE PREVISTE PER IL LORO SVOLGIMENTO - SUCCESSIVO GIUDIZIO DI CONVALIDA DA PARTE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - MODALITA' PROCEDURALI - RILEVATE LIMITAZIONI DEI POTERI DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI, IN ORDINE ALLA POSSIBILITA', PER ACQUISIRE ELEMENTI DI CONOSCENZA SULLA PERSONALITA' DELL'INTERESSATO, DEI SERVIZI MINORILI, E RIGUARDO AI POSSIBILI CONTENUTI DELLA SUA DECISIONE, ESSENDOGLI CONSENTITO SOLO DI ADOTTARE O NO LA CONVALIDA - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI PROTEZIONE DELLA GIOVENTU' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale proposta, in materia di prevenzione di fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni agonistiche, in riferimento all'art. 31, comma secondo, Cost., nei confronti dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come sostituito dall'art. 1 del d.l. 22 dicembre 1994, n. 717 (convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 1995, n. 45) nella parte relativa alle modalita' procedurali del giudizio di convalida, da parte del giudice per le indagini preliminari, del provvedimento del questore con cui si fa obbligo a persone (nella specie minorenni), alle quali per i loro precedenti si e' vietato l'accesso ai luoghi in cui si effettuano determinate competizioni, di presentarsi, nelle ore previste per il loro svolgimento, all'ufficio o al comando di polizia. E' da escludere, infatti, che i limiti che il giudice per le indagini preliminari - e prima di lui il pubblico ministero cui spetta investirlo della convalida - incontrano nell'avvalersi dei servizi minorili allo scopo di approfondire la conoscenza della personalita' e della condizione di vita dell'interessato, diano luogo a violazione del principio costituzionale della protezione della gioventu', dovendo considerarsi che si tratta di misure che, non essendo preordinate di per se' alla repressione e sanzione di fattispecie criminose, hanno sulla liberta' personale una incidenza di livello minimale adeguato allo scopo di prevenzione perseguito, e di provvedimenti la cui efficacia e' strettamente legata alla celerita' della loro applicazione. Ed altrettanto dicasi riguardo al rilievo per cui al giudice per le indagini preliminari sarebbe consentito solo di convalidare o non convalidare il provvedimento del questore, senza poter incidere sul suo contenuto e sulle sue modalita' applicative, giacche' il provvedimento che dispone l'obbligo di comparizione ha carattere strumentale rispetto a quello, assai piu' dettagliato e articolato, relativo al divieto di accesso, ed al giudice per le indagini preliminari, al momento di decidere, spetta pur sempre - cosi' come ammesso dalla giurisprudenza della Cassazione - un controllo di ragionevolezza e di "esigibilita'". - Cfr. S. nn. 144/1997 e 143/1996. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale proposta, in materia di prevenzione di fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni agonistiche, in riferimento all'art. 31, comma secondo, Cost., nei confronti dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come sostituito dall'art. 1 del d.l. 22 dicembre 1994, n. 717 (convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 1995, n. 45) nella parte relativa alle modalita' procedurali del giudizio di convalida, da parte del giudice per le indagini preliminari, del provvedimento del questore con cui si fa obbligo a persone (nella specie minorenni), alle quali per i loro precedenti si e' vietato l'accesso ai luoghi in cui si effettuano determinate competizioni, di presentarsi, nelle ore previste per il loro svolgimento, all'ufficio o al comando di polizia. E' da escludere, infatti, che i limiti che il giudice per le indagini preliminari - e prima di lui il pubblico ministero cui spetta investirlo della convalida - incontrano nell'avvalersi dei servizi minorili allo scopo di approfondire la conoscenza della personalita' e della condizione di vita dell'interessato, diano luogo a violazione del principio costituzionale della protezione della gioventu', dovendo considerarsi che si tratta di misure che, non essendo preordinate di per se' alla repressione e sanzione di fattispecie criminose, hanno sulla liberta' personale una incidenza di livello minimale adeguato allo scopo di prevenzione perseguito, e di provvedimenti la cui efficacia e' strettamente legata alla celerita' della loro applicazione. Ed altrettanto dicasi riguardo al rilievo per cui al giudice per le indagini preliminari sarebbe consentito solo di convalidare o non convalidare il provvedimento del questore, senza poter incidere sul suo contenuto e sulle sue modalita' applicative, giacche' il provvedimento che dispone l'obbligo di comparizione ha carattere strumentale rispetto a quello, assai piu' dettagliato e articolato, relativo al divieto di accesso, ed al giudice per le indagini preliminari, al momento di decidere, spetta pur sempre - cosi' come ammesso dalla giurisprudenza della Cassazione - un controllo di ragionevolezza e di "esigibilita'". - Cfr. S. nn. 144/1997 e 143/1996. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 31
co. 2
Altri parametri e norme interposte