Sentenza 137/1998 (ECLI:IT:COST:1998:137)
Massima numero 23864
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
20/04/1998; Decisione del
20/04/1998
Deposito del 23/04/1998; Pubblicazione in G. U. 29/04/1998
Titolo
SENT. 137/98 A. TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - ORDINAMENTO E ASSETTO ORGANIZZATIVO NEL TRENTINO-ALTO ADIGE - DISCIPLINA SPECIALE, CONTENUTA NELLO STESSO STATUTO E NELLE NORME DI ATTUAZIONE, CON ISTITUZIONE DEL TRIBUNALE REGIONALE E DELLA SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO - MODIFICABILITA' DELLE NORME DI ATTUAZIONE, SECONDO I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA, PER ENTRAMBI I SUDDETTI ORGANI DI GIUSTIZIA, SOLO CON NORME PARIORDINATE.
SENT. 137/98 A. TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - ORDINAMENTO E ASSETTO ORGANIZZATIVO NEL TRENTINO-ALTO ADIGE - DISCIPLINA SPECIALE, CONTENUTA NELLO STESSO STATUTO E NELLE NORME DI ATTUAZIONE, CON ISTITUZIONE DEL TRIBUNALE REGIONALE E DELLA SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO - MODIFICABILITA' DELLE NORME DI ATTUAZIONE, SECONDO I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA, PER ENTRAMBI I SUDDETTI ORGANI DI GIUSTIZIA, SOLO CON NORME PARIORDINATE.
Testo
A norma dell'art. 90 dello Statuto speciale del 1972, nel Trentino-Alto Adige e' istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa, con una sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, "secondo l'ordinamento che verra' stabilito al riguardo". La specialita' della disciplina di questi organi giurisdizionali -gia' contenuta peraltro nel testo originario dello statuto (art. 78, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) - e' stata ribadita anche dalla successiva legge 27 aprile 1982, n. 186, che, nel dettare le norme generali dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria e ausiliario, all'art. 56 espressamente stabilisce che "l'ordinamento e la disciplina degli organi di giustizia amministrativa nella Regione Trentino-Alto Adige sono regolati dal Titolo IX del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione". A questo principio di specialita' hanno dato piena applicazione le norme di attuazione contenute nel d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, con le quali alla prevista istituzione dei suddetti organi di giustizia amministraativa si e' provveduto, e che -emanate previo parere delle commissioni paritetiche previste dall'art. 107 del d.P.R. n. 670 del 1972- hanno puntualmente disciplinato la loro organizzazione, anche per quanto riguarda il personale amministrativo, espressamente previsto dall'art. 12, con norme di rango primario, nell'esercizio di una "competenza riservata e separata". Al che consegue che ogni successiva variazione della dotazione del personale amministrativo degli organi di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige deve essere posta in essere da una fonte paraordinata e osservando le particolari procedure di consultazione obbligatoria a tal fine previste dallo statuto. Come appunto e' avvenuto con le Norme di attuazione emanate con il d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291, per la modifica della tabella B del predetto d.P.R. n. 426 del 1984 relativa alla Sezione autonoma di Bolzano. - In tema di norme di attuazione statutaria e principi relativi v. S. nn. 237/1983, 180/1980, 212/1984, 95/1994, 182/1997 e 121/1997. red.: S. Pomodoro
A norma dell'art. 90 dello Statuto speciale del 1972, nel Trentino-Alto Adige e' istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa, con una sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, "secondo l'ordinamento che verra' stabilito al riguardo". La specialita' della disciplina di questi organi giurisdizionali -gia' contenuta peraltro nel testo originario dello statuto (art. 78, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) - e' stata ribadita anche dalla successiva legge 27 aprile 1982, n. 186, che, nel dettare le norme generali dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria e ausiliario, all'art. 56 espressamente stabilisce che "l'ordinamento e la disciplina degli organi di giustizia amministrativa nella Regione Trentino-Alto Adige sono regolati dal Titolo IX del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione". A questo principio di specialita' hanno dato piena applicazione le norme di attuazione contenute nel d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, con le quali alla prevista istituzione dei suddetti organi di giustizia amministraativa si e' provveduto, e che -emanate previo parere delle commissioni paritetiche previste dall'art. 107 del d.P.R. n. 670 del 1972- hanno puntualmente disciplinato la loro organizzazione, anche per quanto riguarda il personale amministrativo, espressamente previsto dall'art. 12, con norme di rango primario, nell'esercizio di una "competenza riservata e separata". Al che consegue che ogni successiva variazione della dotazione del personale amministrativo degli organi di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige deve essere posta in essere da una fonte paraordinata e osservando le particolari procedure di consultazione obbligatoria a tal fine previste dallo statuto. Come appunto e' avvenuto con le Norme di attuazione emanate con il d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291, per la modifica della tabella B del predetto d.P.R. n. 426 del 1984 relativa alla Sezione autonoma di Bolzano. - In tema di norme di attuazione statutaria e principi relativi v. S. nn. 237/1983, 180/1980, 212/1984, 95/1994, 182/1997 e 121/1997. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 78
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 90
decreto del Presidente della Repubblica 06/04/1984
n. 426
art. 12
decreto legislativo 06/07/1993
n. 291
art. 0
legge 27/04/1982
n. 186
art. 56