Sentenza 137/1998 (ECLI:IT:COST:1998:137)
Massima numero 23865
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
20/04/1998; Decisione del
20/04/1998
Deposito del 23/04/1998; Pubblicazione in G. U. 29/04/1998
Titolo
SENT. 137/98 B. TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - RIDETERMINAZIONE, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE - RICORSI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SECONDO I QUALI GLI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE SONO SOGGETTI AD UNA DISCIPLINA SPECIALE CONTENUTA NELLO STATUTO REGIONALE E IN NORME DI ATTUAZIONE, DA EMANARSI CON FORME E PROCEDIMENTO RICHIEDENTI, ATTRAVERSO LE COMMISSIONI PARITETICHE, LA CONSULTAZIONE DEGLI ENTI AUTONOMI - CONSEGUENTE INCIDENZA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO SULLE ATTRIBUZIONI DELLE RICORRENTI - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DEL DECRETO 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ISTANZA DI SOSPENSIONE.
SENT. 137/98 B. TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - RIDETERMINAZIONE, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE - RICORSI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SECONDO I QUALI GLI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE SONO SOGGETTI AD UNA DISCIPLINA SPECIALE CONTENUTA NELLO STATUTO REGIONALE E IN NORME DI ATTUAZIONE, DA EMANARSI CON FORME E PROCEDIMENTO RICHIEDENTI, ATTRAVERSO LE COMMISSIONI PARITETICHE, LA CONSULTAZIONE DEGLI ENTI AUTONOMI - CONSEGUENTE INCIDENZA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO SULLE ATTRIBUZIONI DELLE RICORRENTI - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DEL DECRETO 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ISTANZA DI SOSPENSIONE.
Testo
Non spetta allo Stato stabilire, con l'impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 1997, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige. Di conseguenza il suddetto decreto, limitatamente alla Tabella A, Quadro 3, nella parte concernente la dotazione organica del Tribunale regionale medesimo, va annullato. Non puo' infatti ritenersi che le forme di "delegificazione" previste in generale in materia di organizzazione e funzionamento delle strutture organizzative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali -in attuazione delle quali nell'art. 18 del d.P.R. 25 novembre 1995, n. 580 (richiamato nel preambolo del decreto) prevede la competenza del Presidente del Consiglio - possano riguardare anche gli organi di giustizia amministrativa della Regione Trentino-Alto Adige, istituiti da una norma (art. 90 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) di livello costituzionale, che ha riservato la loro attuazione alla competenza di una fonte specifica e "separata" dalle altre, e cioe' alle Norme di attuazione, da emanarsi con osservanza delle apposite procedure e con il parere delle commissioni paritetiche richieste dall'art. 107 dello statuto speciale. Ne', quindi, puo' ammettersi che le norme stabilite in materia, conformemente a questi criteri sostanziali e formali, dall'art. 12 del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 - che regolamenta sia le modalita' di istituzione delle segreterie, sia le relative dotazioni organiche - siano modificate con un provvedimento adottato unilateralmente dallo Stato con una fonte di livello non primario. Ne consegue che la denunciata illegittima menomazione -derivante pur sempre, anche se non dal contenuto della norma modificatrice, dal modo in cui e' stata approvata - di funzioni consultive obbligatorie delle ricorrenti Regione e Provincia autonoma, senza dubbio sussiste, le domande cautelari formulate con i ricorsi risultando assorbite dalla presente decisione di merito. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Non spetta allo Stato stabilire, con l'impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 1997, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige. Di conseguenza il suddetto decreto, limitatamente alla Tabella A, Quadro 3, nella parte concernente la dotazione organica del Tribunale regionale medesimo, va annullato. Non puo' infatti ritenersi che le forme di "delegificazione" previste in generale in materia di organizzazione e funzionamento delle strutture organizzative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali -in attuazione delle quali nell'art. 18 del d.P.R. 25 novembre 1995, n. 580 (richiamato nel preambolo del decreto) prevede la competenza del Presidente del Consiglio - possano riguardare anche gli organi di giustizia amministrativa della Regione Trentino-Alto Adige, istituiti da una norma (art. 90 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) di livello costituzionale, che ha riservato la loro attuazione alla competenza di una fonte specifica e "separata" dalle altre, e cioe' alle Norme di attuazione, da emanarsi con osservanza delle apposite procedure e con il parere delle commissioni paritetiche richieste dall'art. 107 dello statuto speciale. Ne', quindi, puo' ammettersi che le norme stabilite in materia, conformemente a questi criteri sostanziali e formali, dall'art. 12 del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 - che regolamenta sia le modalita' di istituzione delle segreterie, sia le relative dotazioni organiche - siano modificate con un provvedimento adottato unilateralmente dallo Stato con una fonte di livello non primario. Ne consegue che la denunciata illegittima menomazione -derivante pur sempre, anche se non dal contenuto della norma modificatrice, dal modo in cui e' stata approvata - di funzioni consultive obbligatorie delle ricorrenti Regione e Provincia autonoma, senza dubbio sussiste, le domande cautelari formulate con i ricorsi risultando assorbite dalla presente decisione di merito. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 90
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/04/1982
n. 426
art. 12
legge 27/04/1982
n. 186
art. 56