Sentenza 137/1998 (ECLI:IT:COST:1998:137)
Massima numero 23866
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
20/04/1998; Decisione del
20/04/1998
Deposito del 23/04/1998; Pubblicazione in G. U. 29/04/1998
Titolo
SENT. 137/98 C. TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - RIDETERMINAZIONE, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO DEL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE - RICORSO DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - RILEVATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLO STATUTO SPECIALE E DELLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE E DELLE STESSE LEGGI SULL'ORDINAMENTO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, SECONDO I QUALI ALLA DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE PUO' PROVVEDERSI SOLO CON NORME DI ATTUAZIONE STATUTARIA E CON LE FORME E PROCEDIMENTO PER ESSE RICHIESTI E NON QUINDI CON ATTI GOVERNATIVI UNILATERALI - INIDONEITA' DELL'IMPUGNATO PROVVEDIMENTO, IN QUANTO PRIVO, 'IN PARTE QUA', DI EFFICACIA PRECETTIVA IMMEDIATA, A LEDERE LE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE DELLA REGIONE, CON CONSEGUENTE CARENZA DELL'INTERESSE A RICORRERE - INAMMISSIBILITA' - ASSORBIMENTO DI ISTANZA DI SOSPENSIONE.
SENT. 137/98 C. TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - RIDETERMINAZIONE, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO DEL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE - RICORSO DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - RILEVATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLO STATUTO SPECIALE E DELLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE E DELLE STESSE LEGGI SULL'ORDINAMENTO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, SECONDO I QUALI ALLA DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE PUO' PROVVEDERSI SOLO CON NORME DI ATTUAZIONE STATUTARIA E CON LE FORME E PROCEDIMENTO PER ESSE RICHIESTI E NON QUINDI CON ATTI GOVERNATIVI UNILATERALI - INIDONEITA' DELL'IMPUGNATO PROVVEDIMENTO, IN QUANTO PRIVO, 'IN PARTE QUA', DI EFFICACIA PRECETTIVA IMMEDIATA, A LEDERE LE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE DELLA REGIONE, CON CONSEGUENTE CARENZA DELL'INTERESSE A RICORRERE - INAMMISSIBILITA' - ASSORBIMENTO DI ISTANZA DI SOSPENSIONE.
Testo
Deve dichiararsi inammissibile, per inesistenza dell'interesse a ricorrere -con assorbimento della istanza di sospensione contestualmente proposta- il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Trentino-Alto Adige nei confronti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e degli altri organi di giustizia amministrativa) limitatamente alla Tabella A, Quadro 3, nella parte concernente la dotazione organica della Sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige. In calce alla stessa tabella, al punto indicato, si stabilisce infatti espressamente che tale dotazione organica assume valore indicativo per essere riassunta nel provvedimento che dovra' essere successivamente emanato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291, sicche' appare chiaro che, per tale parte, esprimendo la suddetta Tabella solo un'opzione di massima per quella che secondo gli organi centrali di governo potrebbe essere la futura dotazione della sezione autonoma di Bolzano, il decreto impugnato e', allo stato, del tutto carente di efficacia precettiva e quindi inidoneo a ledere le attribuzioni costituzionalmente garantite dalla ricorrente. red.: S. Pomodoro
Deve dichiararsi inammissibile, per inesistenza dell'interesse a ricorrere -con assorbimento della istanza di sospensione contestualmente proposta- il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Trentino-Alto Adige nei confronti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e degli altri organi di giustizia amministrativa) limitatamente alla Tabella A, Quadro 3, nella parte concernente la dotazione organica della Sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige. In calce alla stessa tabella, al punto indicato, si stabilisce infatti espressamente che tale dotazione organica assume valore indicativo per essere riassunta nel provvedimento che dovra' essere successivamente emanato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291, sicche' appare chiaro che, per tale parte, esprimendo la suddetta Tabella solo un'opzione di massima per quella che secondo gli organi centrali di governo potrebbe essere la futura dotazione della sezione autonoma di Bolzano, il decreto impugnato e', allo stato, del tutto carente di efficacia precettiva e quindi inidoneo a ledere le attribuzioni costituzionalmente garantite dalla ricorrente. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 90
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/04/1984
n. 426
art. 12
legge 27/04/1982
n. 186
art. 56