Sentenza 138/1998 (ECLI:IT:COST:1998:138)
Massima numero 24051
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  20/04/1998;  Decisione del  20/04/1998
Deposito del 23/04/1998; Pubblicazione in G. U. 29/04/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 138/98. REATO IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO EFFETTUATO, IN FORZA DI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, DALL'ENTE ASSICURATORE - RITENUTA INAPPLICABILITA' DELLA CIRCOSTANZA ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 62, N. 6, PRIMA PARTE, COD. PEN. - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - POSSIBILITA' DI UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA CENSURATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 62, numero 6, prima parte, cod. pen., che prevede come circostanza attenuante l'avere prima del giudizio riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso, in quanto l'interpretazione fatta propria dal giudice rimettente - secondo il quale l'esegesi della norma censurata assunta dalla prevalente giurisprudenza della Cassazione, che ne esclude l'applicabilita' nell'ipotesi in cui il risarcimento venga effettuato, in forza del contratto di assicurazione contro la responsabilita' civile verso terzi, dall'ente assicuratore - non e' la sola possibile. Infatti, ai fini di una corretta lettura della disposizione denunciata, e' decisiva la considerazione che l'interpretazione dell'attenuante in chiave meramente soggettiva, <>: con la conseguenza di una arbitraria svalutazione dell'istituto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, istituto che svolge nel nostro ordinamento una insostituibile funzione riequilibratrice, in attuazione degli imperativi contenuti nell'art. 3 Cost.. Nella fattispecie, quindi, l'interpretazione della norma impugnata, non contraddetta dalla interpretazione testuale, e' nel senso che l'attenuante del risarcimento del danno in essa prevista sia operante anche quando l'intervento risarcitorio, comunque riferibile all'imputato, sia compiuto, prima del giudizio dall'ente assicuratore. - Cfr. S. nn. 560/1987, 77/1983, 56/1975. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte