Sentenza 139/1998 (ECLI:IT:COST:1998:139)
Massima numero 24050
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
20/04/1998; Decisione del
20/04/1998
Deposito del 23/04/1998; Pubblicazione in G. U. 29/04/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 139/98. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER I NON ABBIENTI - PROCEDIMENTI DINANZI AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - ASSERITA MANCATA AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA NONCHE' DEL DIRITTO DI DIFESA - ERRONEITA' DELLA PREMESSA DALLA QUALE MUOVE IL GIUDICE RIMETTENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 139/98. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER I NON ABBIENTI - PROCEDIMENTI DINANZI AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - ASSERITA MANCATA AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA NONCHE' DEL DIRITTO DI DIFESA - ERRONEITA' DELLA PREMESSA DALLA QUALE MUOVE IL GIUDICE RIMETTENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui, a parere del giudice 'a quo', non prevede il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza, in quanto e' errata la premessa dalla quale muove il rimettente. Invero, la norma censurata non impone espressamente di escludere l'ammissibilita' del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di conversione di pene pecuniarie davanti al magistrato di sorveglianza; pertanto, l'art. 24 Cost. induce a ritenerlo senz'altro ammissibile sulla semplice constatazione che in tale procedimento e' richiesta, dall'art. 678 cod. proc. pen. attraverso il rinvio alle disposizioni che regolano il procedimento di esecuzione (art. 666), la presenza del difensore. - Cfr. S. n. 144/1992. red.: G. Leo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui, a parere del giudice 'a quo', non prevede il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza, in quanto e' errata la premessa dalla quale muove il rimettente. Invero, la norma censurata non impone espressamente di escludere l'ammissibilita' del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di conversione di pene pecuniarie davanti al magistrato di sorveglianza; pertanto, l'art. 24 Cost. induce a ritenerlo senz'altro ammissibile sulla semplice constatazione che in tale procedimento e' richiesta, dall'art. 678 cod. proc. pen. attraverso il rinvio alle disposizioni che regolano il procedimento di esecuzione (art. 666), la presenza del difensore. - Cfr. S. n. 144/1992. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte