Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Giudice in sede di convalida dell'arresto - Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale della norma che regola presupposti e condizioni del potere cautelare, dopo aver disposto la liberazione dell'arrestato - Sussistenza. (Classif. 112005).
La mancata convalida dell'arresto nel termine di legge, con conseguente necessità di liberare l'arrestato, non può essere di ostacolo al promovimento, da parte del giudice della convalida, della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto le norme che di tale fase regolano presupposti e condizioni. Diversamente, si creerebbe una "zona franca" per la disciplina dell'arresto in flagranza. (Precedente: S. 137/2020 - mass. 43507).
(Nel caso di specie, mantengono rilevanza le questioni di legittimità costituzionale - aventi ad oggetto l'art. 380, comma 2, lett. e, cod. proc. pen. - in quanto il provvedimento di liberazione dell'arrestato, imposto al rimettente dall'art. 391, comma 7, ultima parte, cod. proc. pen., non ha comportato l'esaurimento del procedimento di convalida, permanendo l'interesse ad una pronuncia sulla legittimità dell'arresto, il cui esito resta subordinato alla definizione dell'incidente di costituzionalità). (Precedente: S. 54/1993 - mass. 19308).