Sentenza 41/2022 (ECLI:IT:COST:2022:41)
Massima numero 44624
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  26/01/2022;  Decisione del  26/01/2022
Deposito del 22/02/2022; Pubblicazione in G. U. 23/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44625  44626


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Giudice in sede di convalida dell'arresto - Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale della norma che regola presupposti e condizioni del potere cautelare, dopo aver disposto la liberazione dell'arrestato - Sussistenza. (Classif. 112005).

Testo

La mancata convalida dell'arresto nel termine di legge, con conseguente necessità di liberare l'arrestato, non può essere di ostacolo al promovimento, da parte del giudice della convalida, della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto le norme che di tale fase regolano presupposti e condizioni. Diversamente, si creerebbe una "zona franca" per la disciplina dell'arresto in flagranza. (Precedente: S. 137/2020 - mass. 43507).


(Nel caso di specie, mantengono rilevanza le questioni di legittimità costituzionale - aventi ad oggetto l'art. 380, comma 2, lett. e, cod. proc. pen. - in quanto il provvedimento di liberazione dell'arrestato, imposto al rimettente dall'art. 391, comma 7, ultima parte, cod. proc. pen., non ha comportato l'esaurimento del procedimento di convalida, permanendo l'interesse ad una pronuncia sulla legittimità dell'arresto, il cui esito resta subordinato alla definizione dell'incidente di costituzionalità). (Precedente: S. 54/1993 - mass. 19308).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 380  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte