Sentenza 141/1998 (ECLI:IT:COST:1998:141)
Massima numero 23842
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
20/04/1998; Decisione del
20/04/1998
Deposito del 23/04/1998; Pubblicazione in G. U. 29/04/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 141/98. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PUBBLICITA' DELLE UDIENZE CONDIZIONATA ALLA PREVIA TEMPESTIVA ISTANZA DI UNA DELLE PARTI - MANCATA PREVISIONE DELLA PUBBLICITA' SENZA CONDIZIONE - PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI DIFESA, DI TRASPARENZA DELL'IMPOSIZIONE TRIBUTARIA E DI PUBBLICITA' DEI DIBATTIMENTI GIUDIZIARI - RIFERIMENTO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 12/1971 E 50/1989 - NON FONDATEZZA.
SENT. 141/98. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PUBBLICITA' DELLE UDIENZE CONDIZIONATA ALLA PREVIA TEMPESTIVA ISTANZA DI UNA DELLE PARTI - MANCATA PREVISIONE DELLA PUBBLICITA' SENZA CONDIZIONE - PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI DIFESA, DI TRASPARENZA DELL'IMPOSIZIONE TRIBUTARIA E DI PUBBLICITA' DEI DIBATTIMENTI GIUDIZIARI - RIFERIMENTO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 12/1971 E 50/1989 - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata con riferimento agli artt. 24, comma secondo, 53, comma primo, e 101, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui subordina la trattazione della controversia in pubblica udienza alla istanza di almeno una delle parti, in quanto - posto che, trovando l'amministrazione della giustizia fondamento nella sovranita' popolare in base all'art. 101, comma 1 Cost., deve ritenersi implicita nei principi costituzionali che disciplinano l'esercizio della giurisdizione la regola generale della pubblicita' dei dibattimenti giudiziari, la quale, peraltro, puo' subire eccezioni in riferimento a determinati procedimenti, quando abbiano obiettiva e razionale giustificazione; e che nel nuovo processo tributario i due riti, in pubblica udienza e in camera di consiglio, coesistono in rapporto di alternativita' - l'ammissibilita' del rito camerale non risulta lesiva dell'art. 101, comma 1, sia per la natura documentale del processo tributario (nel quale la pubblicita' degli atti e della decisione, mediante il deposito della stessa in segreteria, garantisce sufficientemente le esigenze di conoscenza delle vicende tributarie e di controllo dell'opinione pubblica), sia per l'interesse generale alla rapidita' del medesimo; in quanto il termine di dieci giorni liberi prima della data di trattazione, entro il quale l'istanza di discussione in pubblica udienza deve essere depositata in segreteria e notificata alle altre parti costituite, non puo' ritenersi lesivo del diritto di difesa, potendo le parti provvedere ad assolvere siffatti oneri sin dal primo atto difensivo e, comunque, durante tutto il non breve periodo di tempo intercorrente tra la fissazione dell'udienza di trattazione e i dieci giorni liberi prima di tale data; ed in quanto la pubblicita' degli atti di causa e della decisione tributaria e la necessita' di una congrua motivazione della stessa valgono ad escludere la violazione, in mancanza della pubblica udienza, del canone della trasparenza della imposizione tributaria e del principio costituzionale della corrispondenza del prelievo alla capacita' contributiva desumibili dall'art. 53, comma primo, Cost.. - S. nn. 50/1989, 543/1989; O. nn. 587/1989, 121/1994. red.: S. Di Palma
Non e' fondata con riferimento agli artt. 24, comma secondo, 53, comma primo, e 101, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui subordina la trattazione della controversia in pubblica udienza alla istanza di almeno una delle parti, in quanto - posto che, trovando l'amministrazione della giustizia fondamento nella sovranita' popolare in base all'art. 101, comma 1 Cost., deve ritenersi implicita nei principi costituzionali che disciplinano l'esercizio della giurisdizione la regola generale della pubblicita' dei dibattimenti giudiziari, la quale, peraltro, puo' subire eccezioni in riferimento a determinati procedimenti, quando abbiano obiettiva e razionale giustificazione; e che nel nuovo processo tributario i due riti, in pubblica udienza e in camera di consiglio, coesistono in rapporto di alternativita' - l'ammissibilita' del rito camerale non risulta lesiva dell'art. 101, comma 1, sia per la natura documentale del processo tributario (nel quale la pubblicita' degli atti e della decisione, mediante il deposito della stessa in segreteria, garantisce sufficientemente le esigenze di conoscenza delle vicende tributarie e di controllo dell'opinione pubblica), sia per l'interesse generale alla rapidita' del medesimo; in quanto il termine di dieci giorni liberi prima della data di trattazione, entro il quale l'istanza di discussione in pubblica udienza deve essere depositata in segreteria e notificata alle altre parti costituite, non puo' ritenersi lesivo del diritto di difesa, potendo le parti provvedere ad assolvere siffatti oneri sin dal primo atto difensivo e, comunque, durante tutto il non breve periodo di tempo intercorrente tra la fissazione dell'udienza di trattazione e i dieci giorni liberi prima di tale data; ed in quanto la pubblicita' degli atti di causa e della decisione tributaria e la necessita' di una congrua motivazione della stessa valgono ad escludere la violazione, in mancanza della pubblica udienza, del canone della trasparenza della imposizione tributaria e del principio costituzionale della corrispondenza del prelievo alla capacita' contributiva desumibili dall'art. 53, comma primo, Cost.. - S. nn. 50/1989, 543/1989; O. nn. 587/1989, 121/1994. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 53
co. 1
Costituzione
art. 101
co. 1
Altri parametri e norme interposte