Sentenza 142/1998 (ECLI:IT:COST:1998:142)
Massima numero 23843
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  20/04/1998;  Decisione del  20/04/1998
Deposito del 23/04/1998; Pubblicazione in G. U. 29/04/1998
Massime associate alla pronuncia:  23844


Titolo
SENT. 142/98 A. ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - ESECUZIONE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - IMPROCEDIBILITA' PRIMA DI SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO - PRETESO INGIUSTIFICATO TRATTAMENTO DI PRIVILEGIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI RISPETTO AGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI E ALLA GENERALITA' DEI CREDITORI - PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DELLA RESPONSABILITA' DELLA P.A. - RIFERIMENTI ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 67/1977, 73/1979, 55/1989, 289/1990 - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 1, comma primo, 3, 28 e 97, comma primo, Cost., nonche' alla XVIII, comma quarto, disp. trans. e finale Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, nella l. 28 febbraio 1997, n. 30, nella parte in cui dispone che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, in quanto - posto che il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtu' del quale a situazioni eguali deve corrispondere l'identica disciplina e, all'inverso discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti - la sostanziale diversita' di natura e di disciplina delle categorie di enti posti a raffronto giustifica il diverso trattamento giuridico; in quanto la disposizione denunciata, accordando alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici, attraverso il differimento dell'esecuzione, uno 'spatium adimplendi' per l'approntamento dei mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei crediti azionati, persegue lo scopo di evitare il blocco dell'attivita' amministrativa derivante dai ripetuti pignoramenti di fondi, contemperando, conformemente al canone della ragionevolezza, l'interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello, generale, ad una ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche; ed in quanto la disposizione stessa realizza, e non gia' pregiudica, il buon andamento della p.a., senza incidere in alcun modo sulla sua imparzialita', e regola la responsabilita' civile di quest'ultima, disciplinandola e fissandola entro un ragionevole limite temporale, giustificato dalle particolari regole di contabilita' e di tesoreria applicabili agli enti specificati dalla norma. - S. nn. 89/1996 e 386/1996. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1  co. 1

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 28

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art.   co. 4

Altri parametri e norme interposte