Ordinanza 144/1998 (ECLI:IT:COST:1998:144)
Massima numero 23880
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
20/04/1998; Decisione del
20/04/1998
Deposito del 23/04/1998; Pubblicazione in G. U. 29/04/1998
Massime associate alla pronuncia:
23881
Titolo
ORD. 144/98 A. GIURISDIZIONI SPECIALI - DIVIETO DI ISTITUIRNE DELLE NUOVE E OBBLIGO DI SOTTOPORRE A REVISIONE QUELLE PREESISTENTI - PRINCIPI COSTITUZIONALI - INTERPRETAZIONE - CRITERI - CONTENUTO E LIMITI DEL POTERE DI REVISIONE - POSSIBILITA' DI ESERCITARLO ANCHE PER LE GIURISDIZIONI SPECIALI AD ESSA IN PASSATO GIA' SOTTOPOSTE.
ORD. 144/98 A. GIURISDIZIONI SPECIALI - DIVIETO DI ISTITUIRNE DELLE NUOVE E OBBLIGO DI SOTTOPORRE A REVISIONE QUELLE PREESISTENTI - PRINCIPI COSTITUZIONALI - INTERPRETAZIONE - CRITERI - CONTENUTO E LIMITI DEL POTERE DI REVISIONE - POSSIBILITA' DI ESERCITARLO ANCHE PER LE GIURISDIZIONI SPECIALI AD ESSA IN PASSATO GIA' SOTTOPOSTE.
Testo
In ordine al divieto di istituzione di giudici speciali, che esso stabilisce, l'art. 102 Cost. deve essere interpretato in relazione alla VI disposizione transitoria, e cioe' nel senso che esclude l'introduzione di giudici diversi da quelli espressamente nominati (Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Tribunali militari) ma non il mantenimento delle altre giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione, soggette tuttavia ad obbligo di revisione. Riguardo alle quali, peraltro, e' senz'altro da respingere l'assunto che, una volta che siano state assoggettate a revisione, si sia creata una sorta di immodificabilita' nella loro configurazione e funzionamento e che la potesta' di intervento del legislatore ordinario debba ritenersi consumata, giacche' questi conserva il normale potere di sopprimerle come di trasformarle e riordinarle, o di ristrutturarle nuovamente, anche nel funzionamento e nella procedura, con il solo duplice limite di non snaturare (in quanto elemento essenziale e caratterizzante della giurisdizione speciale) le materie attribuite alla loro rispettiva competenza e di assicurarne la conformita' a Costituzione. - Cfr. S. nn. 215/1976, 196/1982, 92/1962, 41/1957, 42/1961 e 17/1965. red.: S. Pomodoro
In ordine al divieto di istituzione di giudici speciali, che esso stabilisce, l'art. 102 Cost. deve essere interpretato in relazione alla VI disposizione transitoria, e cioe' nel senso che esclude l'introduzione di giudici diversi da quelli espressamente nominati (Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Tribunali militari) ma non il mantenimento delle altre giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione, soggette tuttavia ad obbligo di revisione. Riguardo alle quali, peraltro, e' senz'altro da respingere l'assunto che, una volta che siano state assoggettate a revisione, si sia creata una sorta di immodificabilita' nella loro configurazione e funzionamento e che la potesta' di intervento del legislatore ordinario debba ritenersi consumata, giacche' questi conserva il normale potere di sopprimerle come di trasformarle e riordinarle, o di ristrutturarle nuovamente, anche nel funzionamento e nella procedura, con il solo duplice limite di non snaturare (in quanto elemento essenziale e caratterizzante della giurisdizione speciale) le materie attribuite alla loro rispettiva competenza e di assicurarne la conformita' a Costituzione. - Cfr. S. nn. 215/1976, 196/1982, 92/1962, 41/1957, 42/1961 e 17/1965. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte