Ordinanza 144/1998 (ECLI:IT:COST:1998:144)
Massima numero 23881
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
20/04/1998; Decisione del
20/04/1998
Deposito del 23/04/1998; Pubblicazione in G. U. 29/04/1998
Massime associate alla pronuncia:
23880
Titolo
ORD. 144/98 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - DISPOSIZIONI, ANCHE DI CARATTERE PROCESSUALE, PER IL RIORDINO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIVIETO COSTITUZIONALE DI ISTITUZIONE DI NUOVI GIUDICI SPECIALI - RITENUTA PRECLUSIONE ALLA ADOTTATA DISCIPLINA, ALTRESI', PER ESSERE STATE LE COMMISSIONI TRIBUTARIE GIA' SOTTOPOSTE A REVISIONE - INSUSSISTENZA - LEGITTIMO ESERCIZIO DEI POTERI SPETTANTI IN MATERIA AL LEGISLATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
ORD. 144/98 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - DISPOSIZIONI, ANCHE DI CARATTERE PROCESSUALE, PER IL RIORDINO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIVIETO COSTITUZIONALE DI ISTITUZIONE DI NUOVI GIUDICI SPECIALI - RITENUTA PRECLUSIONE ALLA ADOTTATA DISCIPLINA, ALTRESI', PER ESSERE STATE LE COMMISSIONI TRIBUTARIE GIA' SOTTOPOSTE A REVISIONE - INSUSSISTENZA - LEGITTIMO ESERCIZIO DEI POTERI SPETTANTI IN MATERIA AL LEGISLATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale proposte, in riferimento all'art. 102, secondo comma, e VI disposizione transitoria della Costituzione, nei confronti dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dei decreti legislativi 31 dicembre 1992, nn. 545 e 546, contenenti, rispettivamente, la delega legislativa per il riordino, fra l'altro, degli organi speciali di giurisdizione tributaria, e le disposizioni emanate al riguardo in base ad essa. Non puo' infatti dirsi che le modifiche apportate con tali disposizioni al precedente assetto, siano tali da far ritenere che con esse si sia istituito, in contrasto con il divieto stabilito in Costituzione, un nuovo giudice speciale, in quanto sono rimasti non snaturati sia il sistema di estrazione dei giudici (che dal punto di vista dei requisiti di idoneita' e di qualificazione professionale e delle incompatibilita' appare anzi migliorato) sia la giurisdizione nell'ambito delle controversie tributarie - anche se riconfigurata mediante una soluzione unitaria ed aggiornata con la previsione di imposte locali in aggiunta a quelle statali e con l'adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile - e giacche' le stesse innovazioni introdotte riguardo all'ordinamento e alle disposizioni procedurali toccano solo profili relativi alla organizzazione e al funzionamento delle commissioni che, rimaste sostanzialmente immutate rispetto alla previsione della materia tributaria oggetto della loro giurisdizione, vanno viste come continuatrici di quelle preesistenti regolate dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. E neppure puo' sostenersi che le norme impugnate non potessero essere emanate per essere state le commissioni tributarie - attraverso i mutamenti graduali operati in base all'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, ed i parziali successivi adeguamenti disposti anche per colmare "le molte deficienze del contenzioso tributario" sottolineate dalla Corte costituzionale, con invito al "riordino legislativo dell'intera materia" - gia' sottoposte a revisione. - Riguardo ai precedenti interventi legislativi in materia, v. in particolare, S. nn. 154/1984 e 212/1986. V. anche la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale proposte, in riferimento all'art. 102, secondo comma, e VI disposizione transitoria della Costituzione, nei confronti dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dei decreti legislativi 31 dicembre 1992, nn. 545 e 546, contenenti, rispettivamente, la delega legislativa per il riordino, fra l'altro, degli organi speciali di giurisdizione tributaria, e le disposizioni emanate al riguardo in base ad essa. Non puo' infatti dirsi che le modifiche apportate con tali disposizioni al precedente assetto, siano tali da far ritenere che con esse si sia istituito, in contrasto con il divieto stabilito in Costituzione, un nuovo giudice speciale, in quanto sono rimasti non snaturati sia il sistema di estrazione dei giudici (che dal punto di vista dei requisiti di idoneita' e di qualificazione professionale e delle incompatibilita' appare anzi migliorato) sia la giurisdizione nell'ambito delle controversie tributarie - anche se riconfigurata mediante una soluzione unitaria ed aggiornata con la previsione di imposte locali in aggiunta a quelle statali e con l'adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile - e giacche' le stesse innovazioni introdotte riguardo all'ordinamento e alle disposizioni procedurali toccano solo profili relativi alla organizzazione e al funzionamento delle commissioni che, rimaste sostanzialmente immutate rispetto alla previsione della materia tributaria oggetto della loro giurisdizione, vanno viste come continuatrici di quelle preesistenti regolate dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. E neppure puo' sostenersi che le norme impugnate non potessero essere emanate per essere state le commissioni tributarie - attraverso i mutamenti graduali operati in base all'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, ed i parziali successivi adeguamenti disposti anche per colmare "le molte deficienze del contenzioso tributario" sottolineate dalla Corte costituzionale, con invito al "riordino legislativo dell'intera materia" - gia' sottoposte a revisione. - Riguardo ai precedenti interventi legislativi in materia, v. in particolare, S. nn. 154/1984 e 212/1986. V. anche la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
co. 2
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte