Ordinanza 145/1998 (ECLI:IT:COST:1998:145)
Massima numero 24044
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
20/04/1998; Decisione del
20/04/1998
Deposito del 23/04/1998; Pubblicazione in G. U. 29/04/1998
Massime associate alla pronuncia:
24045
Titolo
ORD. 145/98 A. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE ILLEGALE DI ARMI PERVENUTE 'IURE SUCCESSIONIS' - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27, TERZO COMMA, COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 145/98 A. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE ILLEGALE DI ARMI PERVENUTE 'IURE SUCCESSIONIS' - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27, TERZO COMMA, COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, premesso che - come gia' rilevato dalla Corte nella sentenza n. 166 del 1982 - la 'ratio' della normativa denunziata (artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, recante <>), consiste nell'esigenza che l'autorita' locale di pubblica sicurezza sia posta in grado di conoscere quali e quante armi si trovino nel territorio di sua competenza, nonche' i luoghi in cui sono custodite e i nomi dei detentori; deve escludersi l'irrazionalita' della disciplina in esame e si deve riconoscere che la determinazione delle pene, per le ipotesi in cui la possibilita' di controllo sia vanificata a causa della omissione in cui sia comunque incorso il detentore delle armi, rientra pienamente nella discrezionalita' spettante al legislatore. Pertanto, non risulta alcuna sproporzione tra l'entita' della sanzione penale e il disvalore dell'illecito commesso. - Cfr. S. n. 285/1991. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, premesso che - come gia' rilevato dalla Corte nella sentenza n. 166 del 1982 - la 'ratio' della normativa denunziata (artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, recante <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte