Libertà personale - In genere - Misure provvisorie di polizia - Fondamento costituzionale e presupposti - Natura servente rispetto alle misure cautelari personali - Determinazione dei casi eccezionali di necessità ed urgenza rimessa a scelte discrezionali del legislatore - Sindacabilità di queste ultime in caso di manifesta irragionevolezza o di arbitrarietà. (Classif. 142001).
Il fondamento costituzionale della disciplina del codice di procedura penale inerente all'arresto in flagranza ed al fermo di indiziato di delitto risiede nel terzo comma dell'art. 13 Cost., il quale, adoperando i canoni della eccezionalità, necessità ed urgenza e tassatività, individua le situazioni contingenti che consentono l'adozione di misure provvisorie restrittive dello status libertatis da parte dell'autorità di polizia, non potendosi attendere l'intervento dell'autorità giudiziaria.
Ai sensi dell'art. 13, terzo comma, Cost. le misure provvisorie di polizia limitative della libertà personale devono connotarsi per la natura servente rispetto alla tutela di esigenze previste dalla Costituzione, e fra queste in primo luogo quelle connesse al perseguimento delle finalità del processo penale. La giustificazione costituzionale della restrizione della libertà disposta dall'autorità di polizia viene meno ove non si rinvenga alcun rapporto di strumentalità tra il provvedimento provvisorio di privazione della libertà personale e il procedimento penale avente ad oggetto il reato per cui è stato disposto l'arresto obbligatorio in flagranza; il che, in particolare, si verifica quando l'arresto non potrà trasformarsi nella custodia cautelare in carcere, né in qualsiasi altra misura coercitiva. (Precedenti: S. 223/2004; S. 305/1996).
La determinazione dei casi eccezionali di necessità e urgenza in cui possono essere adottati provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale, ai sensi dell'art. 13, terzo comma, Cost., rientra in un ambito caratterizzato dalla discrezionalità legislativa (intesa quale riflesso specifico della più ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali in materia penale), sindacabile in caso di manifesta irragionevolezza o di arbitrarietà. (Precedenti: S. 137/2020 - mass. 43509; S. 31/2017 - mass. 39200; S. 20/2017 - mass. 39646; S. 216/2016 - mass. 39075; S.188/1996 - mass. 22725; O. 187/2001 - mass. 26310).