Ordinanza 147/1998 (ECLI:IT:COST:1998:147)
Massima numero 23860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
20/04/1998; Decisione del
20/04/1998
Deposito del 23/04/1998; Pubblicazione in G. U. 29/04/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 147/98. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CREDITI DI NATURA RETRIBUTIVA SPETTANTI AI DIPENDENTI PRIVATI, MATURATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1994 - RITENUTA ESTENSIONE AD ESSI DELLA REGOLA, GIA' PREVISTA PER I CREDITI VERSO GLI ENTI PREVIDENZIALI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, DELLA NON CUMULABILITA' DEGLI INTERESSI LEGALI CON LA RIVALUTAZIONE MONETARIA - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI E AD ALTRI TIPI DI EMOLUMENTI NON COINVOLTI IN TALE ESTENSIONE - DENUNCIATA INCIDENZA, ALTRESI', SUL DIRITTO DEL LAVORATORE A RETRIBUZIONE PROPORZIONATA E ADEGUATA - QUESTIONE FORMULATA IN BASE AD INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA NON PACIFICA NELLA GIURISPRUDENZA, SENZA LA ESPLORAZIONE, CONSEGUENTEMENTE NECESSARIA, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO', DELLA POSSIBILITA' DI LETTURE ALTERNATIVE, E SENZA LA INDICAZIONE, NELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE, DEI MOTIVI DELLA SCELTA OPERATA AL RIGUARDO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 147/98. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CREDITI DI NATURA RETRIBUTIVA SPETTANTI AI DIPENDENTI PRIVATI, MATURATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1994 - RITENUTA ESTENSIONE AD ESSI DELLA REGOLA, GIA' PREVISTA PER I CREDITI VERSO GLI ENTI PREVIDENZIALI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, DELLA NON CUMULABILITA' DEGLI INTERESSI LEGALI CON LA RIVALUTAZIONE MONETARIA - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI E AD ALTRI TIPI DI EMOLUMENTI NON COINVOLTI IN TALE ESTENSIONE - DENUNCIATA INCIDENZA, ALTRESI', SUL DIRITTO DEL LAVORATORE A RETRIBUZIONE PROPORZIONATA E ADEGUATA - QUESTIONE FORMULATA IN BASE AD INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA NON PACIFICA NELLA GIURISPRUDENZA, SENZA LA ESPLORAZIONE, CONSEGUENTEMENTE NECESSARIA, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO', DELLA POSSIBILITA' DI LETTURE ALTERNATIVE, E SENZA LA INDICAZIONE, NELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE, DEI MOTIVI DELLA SCELTA OPERATA AL RIGUARDO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nei confronti dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) in quanto, con l'estendere ad altre ipotesi il regime gia' adottato, con l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per i crediti previdenziali, avrebbe introdotto "per gli emolumenti di natura retributiva spettanti ai dipendenti privati", in caso di ritardato pagamento, la regola della non cumulabilita' degli interessi legali con la rivalutazione monetaria, in tal modo tacitamente abrogando l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.. La questione risulta infatti sollevata muovendo da una premessa interpretativa - quella cioe' della applicabilita' della norma censurata al rapporto di lavoro privato - tutt'altro che pacifica in dottrina e in giurisprudenza, e pertanto, in base al principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, per cui, in linea di massima, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne) ma perche' e' impossibile darne interpretazioni costituzionali, il giudice 'a quo' avrebbe dovuto, nel caso, in assenza di un diritto c.d. vivente, porsi, prima di promuovere l'incidente, il problema di una lettura della contestata disposizione in senso conforme a Costituzione, alternativa a quella accolta nella ordinanza di rimessione, il che invece non ha fatto, astenendosi anche dal motivare in ordine alla scelta interpretativa operata. - Riguardo ai principi su richiamati circa i rapporti tra interpretazione della legge e giudizio di costituzionalita', v., in particolare, S. nn. 356/1996 e 307/1996. red.: S. Pomodoro
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nei confronti dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) in quanto, con l'estendere ad altre ipotesi il regime gia' adottato, con l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per i crediti previdenziali, avrebbe introdotto "per gli emolumenti di natura retributiva spettanti ai dipendenti privati", in caso di ritardato pagamento, la regola della non cumulabilita' degli interessi legali con la rivalutazione monetaria, in tal modo tacitamente abrogando l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.. La questione risulta infatti sollevata muovendo da una premessa interpretativa - quella cioe' della applicabilita' della norma censurata al rapporto di lavoro privato - tutt'altro che pacifica in dottrina e in giurisprudenza, e pertanto, in base al principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, per cui, in linea di massima, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne) ma perche' e' impossibile darne interpretazioni costituzionali, il giudice 'a quo' avrebbe dovuto, nel caso, in assenza di un diritto c.d. vivente, porsi, prima di promuovere l'incidente, il problema di una lettura della contestata disposizione in senso conforme a Costituzione, alternativa a quella accolta nella ordinanza di rimessione, il che invece non ha fatto, astenendosi anche dal motivare in ordine alla scelta interpretativa operata. - Riguardo ai principi su richiamati circa i rapporti tra interpretazione della legge e giudizio di costituzionalita', v., in particolare, S. nn. 356/1996 e 307/1996. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte