Ordinanza 148/1998 (ECLI:IT:COST:1998:148)
Massima numero 23861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  20/04/1998;  Decisione del  20/04/1998
Deposito del 23/04/1998; Pubblicazione in G. U. 29/04/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 148/98. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - CUSTODIA CAUTELARE - APPLICABILITA', IN CASO DI RITENUTO PERICOLO DI REITERAZIONE DI REATI DELLA STESSA SPECIE DI QUELLI PER CUI SI PROCEDE, SOLTANTO SE SI TRATTI DI DELITTI PER I QUALI E' PREVISTA LA PENA DELLA RECLUSIONE NON INFERIORE NEL MASSIMO A QUATTRO ANNI - APPLICABILITA' DI TALE LIMITE ANCHE IN SEDE DI CONVALIDA DI ARRESTO - RILEVATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA ADOTTATA PER ALTRE SITUAZIONI IN CUI, IN SEDE DI CONVALIDA DI ARRESTO IN FLAGRANZA, E' CONSENTITO DISPORRE MISURE COERCITIVE IN DEROGA AL LIMITE EDITTALE DI PENA - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - OPERATIVITA' DELLE NORME POSTE A CONFRONTO, SU PIANI TENUTI DISTINTI DAL LEGISLATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata -nel corso dell'udienza per la convalida dell'arresto di persona imputata del delitto di evasione per essersi allontanata dal luogo ove si trovava agli arresti domiciliari - in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., secondo il quale le misure di custodia cautelare (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, custodia cautelare in luogo di cura) sono disposte - quando sussiste il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede - soltanto se si tratti di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Il fatto che il limite edittale di pena, in base alla interpretazione giurisprudenziale della disposizione impugnata richiamata dal giudice 'a quo', operi anche in sede di convalida dell'arresto, mentre, a sua volta, l'art. 391, comma 5, cod. proc. pen., stabilisce, in caso di arresto di flagranza, che quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'art. 381, comma 2, cod. proc. pen., le misure coercitive possono essere disposte anche al di fuori dei limiti edittali di pena fissati dall'art. 280 cod. proc. pen., non comporta violazione del principio di ragionevolezza. L'applicabilita' del limite edittale di pena, in forza della disposizione impugnata, in relazione ad una delle esigenze cautelari previste dal codice, laddove nell'art. 391, comma 5, non si fa riferimento a nessuna di esse, dimostra infatti che l'assetto normativo in questione e' conseguenza della scelta del legislatore di mantenere distinta, anche in ossequio al principio del 'favor libertatis', la condizione generale di applicabilita' riferita alla misura edittale di pena, e percio' verificabile in astratto, dall'accertamento in concreto circa la sussistenza delle esigenze cautelari, cosicche', dal punto di vista della razionalita' del sistema, la deroga prevista dall'art. 391, comma 5, cod. proc. pen., all'applicabilita' del limite edittale di pena, non comporta che, sul diverso terreno in cui operano le esigenze cautelari, si debba derogare anche alla disciplina di queste. Mentre, riguardo al caso di specie, va pure sottolineato che, per altro verso, l'art. 276 cod. proc. pen. attribuisce comunque al giudice, in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il potere di sostituire la misura adottata con altra piu' grave e quindi di disporre la custodia in carcere. - Riguardo alla reciproca autonomia tra convalida dell'arresto e applicazione delle misure cautelari e alle diverse finalita' dei due istituti, cfr. S. n. 4/1994. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

codice di procedura penale (nuovo)    n. 0  art. 391    co. 5