Ordinanza 149/1998 (ECLI:IT:COST:1998:149)
Massima numero 23851
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
20/04/1998; Decisione del
20/04/1998
Deposito del 23/04/1998; Pubblicazione in G. U. 29/04/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 149/98. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA SOTTO INFLUENZA DI ALCOOL - PREVISIONE DELLA FACOLTA', E NON DELL'OBBLIGO, DI SOTTOPORRE IL GUIDATORE ALL'ACCERTAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO DELLO STATO DI EBBREZZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITA' DELLA FATTISPECIE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 149/98. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA SOTTO INFLUENZA DI ALCOOL - PREVISIONE DELLA FACOLTA', E NON DELL'OBBLIGO, DI SOTTOPORRE IL GUIDATORE ALL'ACCERTAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO DELLO STATO DI EBBREZZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITA' DELLA FATTISPECIE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186, comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui, anziche' prevedere l'obbligo di una verifica tecnico-scientifica (dello stato di ebbrezza), ne prevede invece la mera facolta', sollevata con riferimento all'art. 25, comma 2, Cost., in quanto - posto che nella sentenza n. 194 del 1996 e' stato posto in evidenza come l'aver ancorato il dubbio di costituzionalita' esclusivamente al "modo" dell'accertamento dello stato di ebbrezza costituisca il frutto di una deviazione prospettica insita nel non considerare che "le indicazioni circa le circostanze che, in mancanza dell'uso dell'etilometro, inducono a ritenere la presenza di tale stato, altro non sono che elementi destinati a concorrere alla formazione del convincimento del giudice" - la questione medesima e' inficiata dal medesimo errore, consistente nello scambio dell'ambito di discrezionalita' relativa alle tecniche di accertamento del fatto-reato (riguardante in quanto tale il mero piano probatorio) con l'asserita fattispecie penale; ed in quanto solo al legislatore sarebbe dato trasformare in obbligo la facolta' prevista dalla norma denunciata, al fine del preteso recupero di detta oggettiva certezza, trattandosi di previsione attinente alla sfera della prove, certamente non ottenibile attraverso una pronuncia "manipolativa". - S. n. 194/1996. red.: S. Di Palma
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186, comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui, anziche' prevedere l'obbligo di una verifica tecnico-scientifica (dello stato di ebbrezza), ne prevede invece la mera facolta', sollevata con riferimento all'art. 25, comma 2, Cost., in quanto - posto che nella sentenza n. 194 del 1996 e' stato posto in evidenza come l'aver ancorato il dubbio di costituzionalita' esclusivamente al "modo" dell'accertamento dello stato di ebbrezza costituisca il frutto di una deviazione prospettica insita nel non considerare che "le indicazioni circa le circostanze che, in mancanza dell'uso dell'etilometro, inducono a ritenere la presenza di tale stato, altro non sono che elementi destinati a concorrere alla formazione del convincimento del giudice" - la questione medesima e' inficiata dal medesimo errore, consistente nello scambio dell'ambito di discrezionalita' relativa alle tecniche di accertamento del fatto-reato (riguardante in quanto tale il mero piano probatorio) con l'asserita fattispecie penale; ed in quanto solo al legislatore sarebbe dato trasformare in obbligo la facolta' prevista dalla norma denunciata, al fine del preteso recupero di detta oggettiva certezza, trattandosi di previsione attinente alla sfera della prove, certamente non ottenibile attraverso una pronuncia "manipolativa". - S. n. 194/1996. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte