Sentenza 41/2022 (ECLI:IT:COST:2022:41)
Massima numero 44626
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
26/01/2022; Decisione del
26/01/2022
Deposito del 22/02/2022; Pubblicazione in G. U. 23/02/2022
Titolo
Processo penale - In genere - Arresto obbligatorio in flagranza - Casi - Tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose, salvo che ricorra la circostanza attenuante della speciale tenuità - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 197001).
Processo penale - In genere - Arresto obbligatorio in flagranza - Casi - Tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose, salvo che ricorra la circostanza attenuante della speciale tenuità - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 197001).
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 13 e 3 Cost. - dell'art. 380, comma 2, lett. e), cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio di chi è colto in flagranza del delitto di tentato furto aggravato dall'uso della violenza sulle cose, salvo che ricorra l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. L'arresto obbligatorio previsto dalla disposizione censurata non si risolve in una misura precautelare incompatibile con la Costituzione, in quanto è suscettibile di trasformazione in una misura cautelare coercitiva, ancorché non di tipo carcerario, e ad esso consegue di norma il giudizio direttissimo; né è manifestamente irragionevole, tenuto conto che all'arresto potrà procedersi solo quando non sia possibile desumere, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che il danno patrimoniale sarebbe stato di rilevanza minima. Quanto alla possibile operatività - prospettata dal rimettente - dell'esimente della tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., essa postula una valutazione, complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, riservata al giudice della cognizione all'esito del relativo giudizio ed estranea ai profili che vengono in rilievo in sede di convalida dell'arresto e di successiva, eventuale applicazione di una misura cautelare coercitiva. (Precedente: sentenza n. 54/1993 - mass. 19313).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 13 e 3 Cost. - dell'art. 380, comma 2, lett. e), cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio di chi è colto in flagranza del delitto di tentato furto aggravato dall'uso della violenza sulle cose, salvo che ricorra l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. L'arresto obbligatorio previsto dalla disposizione censurata non si risolve in una misura precautelare incompatibile con la Costituzione, in quanto è suscettibile di trasformazione in una misura cautelare coercitiva, ancorché non di tipo carcerario, e ad esso consegue di norma il giudizio direttissimo; né è manifestamente irragionevole, tenuto conto che all'arresto potrà procedersi solo quando non sia possibile desumere, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che il danno patrimoniale sarebbe stato di rilevanza minima. Quanto alla possibile operatività - prospettata dal rimettente - dell'esimente della tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., essa postula una valutazione, complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, riservata al giudice della cognizione all'esito del relativo giudizio ed estranea ai profili che vengono in rilievo in sede di convalida dell'arresto e di successiva, eventuale applicazione di una misura cautelare coercitiva. (Precedente: sentenza n. 54/1993 - mass. 19313).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 380
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte