Sentenza 157/1998 (ECLI:IT:COST:1998:157)
Massima numero 23900
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  04/05/1998;  Decisione del  04/05/1998
Deposito del 08/05/1998; Pubblicazione in G. U. 13/05/1998
Massime associate alla pronuncia:  23899


Titolo
SENT. 157/98 B. PAESAGGIO (TUTELA DEL) - ABUSI EDILIZI, NON COMPORTANTI AUMENTI DI SUPERFICIE O VOLUMI, IN ZONA VINCOLATA A FINI PAESISTICO-AMBIENTALI - ISTANZE DI SANATORIA-CONDONO - AFFERMATA POSSIBILITA', IN CIRCOLARE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, DI ESERCIZIO DEL POTERE STATUALE DI ANNULLAMENTO SUI PARERI FAVOREVOLI DELLE REGIONI CONSIDERATI TALI PER SILENZIO-ASSENSO - PREVISTA TRASMISSIONE, DA PARTE DELLE REGIONI ALLE COMPETENTI SOVRAINTENDENZE, DELLE ISTANZE PER CUI IL SILENZIO-ASSENSO SI SIA VERIFICATO - RICORSO DELLA REGIONE VENETO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE REGIONI IN MATERIA PER INOSSERVANZA DELLE NORME CHE PER GLI ATTI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO RICHIEDONO UNA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, E PER LA ESTENSIONE DEL POTERE STATUALE DI ANNULLAMENTO AL DI LA' DEL CONSENTITO - DENUNCIATA INCIDENZA, ALTRESI', SUL DIRITTO DI DIFESA, PER LE INCERTEZZE CHE SI DETERMINEREBBERO IN CASO DI MANCATO INTERVENTO DEL MINISTRO - INSUSSISTENZA - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.

Testo
Nei casi di abusi edilizi in zona vincolata (ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497) a fini paesistico-ambientali, per cui sia stata presentata istanza di sanatoria-condono, spetta allo Stato, e per esso al Ministero dei beni culturali e ambientali, indicare con circolare alle Regioni le procedure applicative necessarie per l'esercizio del potere statuale di annullamento, in base all'art. 82, comma 9, dei pareri favorevoli delle stesse Regioni su tali istanze, anche quando, trattandosi di opere non comportanti aumenti di superficie o volume, il parere della Regione deve intendersi reso in senso favorevole per silenzio-assenso. Non puo' infatti ritenersi che la impugnata circolare abbia il contenuto di un atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi, ai sensi degli artt. 4, comma 3, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e 2, comma 3, lett. c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, con delibera del Consiglio dei ministri, giacche' la circolare si e' limitata a fornire, in uno spirito di collaborazione, l'interpretazione che alle norme applicabili al caso aveva dato un parere dell'Avvocatura dello Stato, senza apportare alcun vincolo innovativo per l'attivita' amministrativa delle Regioni. Cosi' come e' da escludere che le competenze spettanti alle Regioni in base agli artt. 117 e 118 Cost. in materia di tutela del paesaggio, subiscano offesa per le affermazioni della circolare circa la estensione del potere di annullamento del Ministero -pacificamente riconosciuto in caso di provvedimento formalmente rilasciato dalla Regione- all'ipotesi di silenzio-assenso, essendo tale estensione una diretta conseguenza della previsione, con legge, nei casi suddetti, del silenzio-assenso, e non essendovi d'altronde dubbio che la regola, riconosciuta dalla Corte esistente, secondo la quale nella ripartizione di competenze tra Stato e Regioni nella materia 'de qua', le competenze statali, in caso di mancato esercizio di quelle regionali, o in quanto sia necessario per il raggiungimento dei fini essenziali della tutela, devono essere esercitate, a maggior ragione si impone nelle ipotesi in cui l'inerzia regionale sia stata procedimentalizzata quanto agli effetti. E priva di fondamento, infine, e' anche la censura avanzata in riferimento all'art. 24 Cost., per la incertezza sulla giurisdizione che si determinerebbe, in caso di mancato esercizio, da parte del Ministro, del potere di annullamento in questione, per il dubbio che potrebbe nascerne tra l'impugnativa del silenzio ministeriale e l'impugnativa del silenzio della Regione sulla richiesta di parere ex art. 32, della legge n. 47 del 1985, e cio' in quanto, non configurandosi nei confronti del Ministro -salvo che esso abbia dato inizio alla procedura di annullamento- un obbligo di provvedere alla cui inosservanza sia assegnato un certo valore, all'inerzia ministeriale non potrebbe essere attribuito quel significato giuridicamente rilevante che solo potrebbe renderla idonea ad essere oggetto di autonoma impugnativa. - Riguardo alle competenze statali e regionali in materia di tutela del paesaggio v. in particolare, S. nn. 302/1988 e 151/1986. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 4    co. 3  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 82  

legge  23/08/1988  n. 400  art. 2    co. 3  lett. e)