Ordinanza 159/1998 (ECLI:IT:COST:1998:159)
Massima numero 23879
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
04/05/1998; Decisione del
04/05/1998
Deposito del 08/05/1998; Pubblicazione in G. U. 13/05/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 159/98. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - TRASFORMAZIONE IN GIUDIZIO ABBREVIATO - ESPERIBILITA' SUBORDINATA AL CONSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI STRETTA LEGALITA', EGUAGLIANZA E DIRITTO DI DIFESA - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, NELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE, IN PUNTO DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 159/98. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - TRASFORMAZIONE IN GIUDIZIO ABBREVIATO - ESPERIBILITA' SUBORDINATA AL CONSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI STRETTA LEGALITA', EGUAGLIANZA E DIRITTO DI DIFESA - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, NELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE, IN PUNTO DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimita' costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., nei confronti dell'art. 452, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui subordina l'adozione del giudizio abbreviato, nell'ambito e in prosecuzione del giudizio direttissimo, al consenso del pubblico ministero. La questione e' stata infatti sollevata esclusivamente in base all'assunto che il legislatore non ha dato seguito all'invito a provvedere alla riforma del giudizio abbreviato, contenuto nella sentenza n. 442 del 1994, e senza che, nell'ordinanza di rimessione - che si limita a richiamare i parametri costituzionali - venga indicata alcuna ragione di dubbio sulla costituzionalita' della norma impugnata, e pertanto, nel caso, il requisito posto al riguardo dagli artt. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non puo' ritenersi assolto. red.: S. Pomodoro
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimita' costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., nei confronti dell'art. 452, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui subordina l'adozione del giudizio abbreviato, nell'ambito e in prosecuzione del giudizio direttissimo, al consenso del pubblico ministero. La questione e' stata infatti sollevata esclusivamente in base all'assunto che il legislatore non ha dato seguito all'invito a provvedere alla riforma del giudizio abbreviato, contenuto nella sentenza n. 442 del 1994, e senza che, nell'ordinanza di rimessione - che si limita a richiamare i parametri costituzionali - venga indicata alcuna ragione di dubbio sulla costituzionalita' della norma impugnata, e pertanto, nel caso, il requisito posto al riguardo dagli artt. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non puo' ritenersi assolto. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23