Ordinanza 162/1998 (ECLI:IT:COST:1998:162)
Massima numero 23867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
04/05/1998; Decisione del
04/05/1998
Deposito del 08/05/1998; Pubblicazione in G. U. 13/05/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 162/98. PROCESSO PENALE - DESIGNAZIONE DI UN DIFENSORE DI UFFICIO IN ASSENZA DEL CODIFENSORE DI FIDUCIA DELL'IMPUTATO - POSSIBILITA' PER IL PRIMO DI RICHIEDERE IL TERMINE PER LA DIFESA - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE SITUAZIONI ANALOGHE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 162/98. PROCESSO PENALE - DESIGNAZIONE DI UN DIFENSORE DI UFFICIO IN ASSENZA DEL CODIFENSORE DI FIDUCIA DELL'IMPUTATO - POSSIBILITA' PER IL PRIMO DI RICHIEDERE IL TERMINE PER LA DIFESA - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE SITUAZIONI ANALOGHE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto la Corte, con la sentenza n. 450 del 1997, ha gia' disatteso la fondatezza di censure analoghe a quelle esposte, nella fattispecie, dal giudice 'a quo', osservando che "la semplice assenza, non sorretta da un legittimo impedimento, e' istituto del tutto diverso da quello dell'abbandono della difesa e, a maggior ragione, da quello della rinuncia", cosi' come del tutto diversa e' la figura del sostituto del difensore "da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilita' e abbandono di difesa". Peraltro, appare impropria l'assunzione come 'tertium comparationis' del sistema previsto per i termini a difesa nel giudizio direttissimo, trattandosi di situazione "incomparabile con quella del giudizio ordinario, che si svolge dopo che vi sono state numerose occasioni di contatto con il giudice e di conoscenza degli atti di causa sin dalla fase delle indagini preliminari"; ed inoltre il principio di effettivita' della difesa in giudizio risulta adeguatamente salvaguardato "proprio perche' si conservano i diritti e le facolta' propri dell'assistenza difensiva in capo all'unico soggetto chiamato ad esercitarli: il difensore che l'imputato o l'ufficio hanno originariamente designato come tale". red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto la Corte, con la sentenza n. 450 del 1997, ha gia' disatteso la fondatezza di censure analoghe a quelle esposte, nella fattispecie, dal giudice 'a quo', osservando che "la semplice assenza, non sorretta da un legittimo impedimento, e' istituto del tutto diverso da quello dell'abbandono della difesa e, a maggior ragione, da quello della rinuncia", cosi' come del tutto diversa e' la figura del sostituto del difensore "da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilita' e abbandono di difesa". Peraltro, appare impropria l'assunzione come 'tertium comparationis' del sistema previsto per i termini a difesa nel giudizio direttissimo, trattandosi di situazione "incomparabile con quella del giudizio ordinario, che si svolge dopo che vi sono state numerose occasioni di contatto con il giudice e di conoscenza degli atti di causa sin dalla fase delle indagini preliminari"; ed inoltre il principio di effettivita' della difesa in giudizio risulta adeguatamente salvaguardato "proprio perche' si conservano i diritti e le facolta' propri dell'assistenza difensiva in capo all'unico soggetto chiamato ad esercitarli: il difensore che l'imputato o l'ufficio hanno originariamente designato come tale". red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte