Ordinanza 164/1998 (ECLI:IT:COST:1998:164)
Massima numero 23894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
04/05/1998; Decisione del
04/05/1998
Deposito del 08/05/1998; Pubblicazione in G. U. 13/05/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 164/98. PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - DIFFERIMENTO DELL'UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE - TERMINE PER LA PREDETTA COSTITUZIONE - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL CONVENUTO NONCHE' LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DI QUEST'ULTIMO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 164/98. PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - DIFFERIMENTO DELL'UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE - TERMINE PER LA PREDETTA COSTITUZIONE - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL CONVENUTO NONCHE' LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DI QUEST'ULTIMO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata manifestamente infondata con l'ord. n. 461 del 1997, nella quale la Corte ha ritenuto che le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione considerate nel quarto e nel quinto comma dell'art. 168-bis, cod. proc. civ. non siano riconducibili ad una 'ratio' comune, in quanto la previsione del potere di differimento della data della prima udienza di comparizione, attribuito al giudice istruttore dal quinto comma dell'art. 168-bis citato, e' correlata all'esigenza fondamentale di porre il giudice in condizione di conoscere l'effettivo 'thema decidendum' fin dal momento iniziale della trattazione della causa, mentre le medesime esigenze non sussistono in relazione al rinvio previsto nel quarto comma del predetto articolo, il quale puo' derivare da qualunque motivo anche fortuito ed indipendente da ragioni organizzative dell'ufficio o del giudice. - V., pure, O. n. 900/1988, nella quale si osserva che la garanzia del diritto di difesa <>. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata manifestamente infondata con l'ord. n. 461 del 1997, nella quale la Corte ha ritenuto che le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione considerate nel quarto e nel quinto comma dell'art. 168-bis, cod. proc. civ. non siano riconducibili ad una 'ratio' comune, in quanto la previsione del potere di differimento della data della prima udienza di comparizione, attribuito al giudice istruttore dal quinto comma dell'art. 168-bis citato, e' correlata all'esigenza fondamentale di porre il giudice in condizione di conoscere l'effettivo 'thema decidendum' fin dal momento iniziale della trattazione della causa, mentre le medesime esigenze non sussistono in relazione al rinvio previsto nel quarto comma del predetto articolo, il quale puo' derivare da qualunque motivo anche fortuito ed indipendente da ragioni organizzative dell'ufficio o del giudice. - V., pure, O. n. 900/1988, nella quale si osserva che la garanzia del diritto di difesa <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte