Ordinanza 165/1998 (ECLI:IT:COST:1998:165)
Massima numero 23868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  04/05/1998;  Decisione del  04/05/1998
Deposito del 08/05/1998; Pubblicazione in G. U. 13/05/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 165/98. RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIBILITA' DEL PREGIUDIZIO PATRIMONIALE SOFFERTO DAL TITOLARE DI INTERESSE LEGITTIMO IN CONSEGUENZA DELL'ILLEGITTIMO ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMO DINIEGO DI CONCESSIONE EDILIZIA ALL'ENTE RISORSE IDRICHE MOLISANE - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DEROGA AL PRINCIPIO CIVILISTICO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - ASSERITA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI LEGITTIMI - MANCANZA DI UN PRESUPPOSTO NECESSARIO ALLA CONFIGURAZIONE DI UNA RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE IN CONSEGUENZA DI UN ATTO AMMINISTRATIVO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, nella fattispecie, manca il presupposto necessario alla configurazione di una responsabilita' dell'amministrazione in conseguenza di un atto amministrativo - cioe' l'accertamento della illegittimita' dell'atto o del comportamento dell'amministrazione stessa - che, dalla prospettazione del Tribunale rimettente, appare essere ancora all'esame del giudice amministrativo. Invero, la previa definizione della controversia sulla illegittimita' dell'atto di diniego della concessione edilizia (attivita' provvedimentale devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) costituisce un indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione della causa. Pertanto, la dichiarata rilevanza della questione medesima e' meramente ipotetica, e non attuale, essendo prematuro il dubbio di legittimita' costituzionale: per applicare l'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della risoluzione della controversia amministrativa non doveva, infatti, necessariamente essere affrontato e risolto in via preliminare il dubbio sulla legittimita' costituzionale dell'art. 2043 c.c., <>. (Nella specie, nel corso di un giudizio promosso dall'Ente Risorse Idriche Molisane contro il Comune di Civitanova del Sannio, avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo diniego della concessione edilizia per la realizzazione delle opere relative alla captazione delle acque del gruppo "Pincio", il Tribunale di Isernia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dell'art. 2043 c.c., precisando che l'oggetto della causa civile riguardava il risarcimento dei danni conseguenti alla revoca da parte del CIPE del finanziamento di . 5.903.000.000 concesso per l'esecuzione delle opere indicate nonche' il danno relativo al sottodimensionamento dello sfruttamento delle potenzialita' delle condotte idriche oltre al mancato introito di entrate connesse alla captazione delle acque, e, da ultimo, alla non avvenuta consegna dei lavori all'impresa appaltatrice). red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte