Sentenza 166/1998 (ECLI:IT:COST:1998:166)
Massima numero 23870
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  06/05/1998;  Decisione del  06/05/1998
Deposito del 13/05/1998; Pubblicazione in G. U. 20/05/1998
Massime associate alla pronuncia:  23869


Titolo
SENT. 166/98 B. SEPARAZIONE DEI CONIUGI - SEPARAZIONE INTERVENUTA TRA CONVIVENTI 'MORE UXORIO' - DOMANDA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE E PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA DI ABITAZIONE E I FIGLI, EX ARTT. 706-709 COD. PROC. CIV. - POSSIBILITA' DI RICHIESTA DA PARTE DEL CONVIVENTE 'MORE UXORIO' CON PROLE - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO INVIOLABILE ALL'ABITAZIONE E, IN RELAZIONE AD ESSO, DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA TUTELA RICONOSCIUTA AI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE N. 404/1988 - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 30 Cost., la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 151, comma 1, e 155, quarto comma, cod. civ., il quale non prevede la possibilita' di applicare il procedimento previsto dagli artt. 706 e seguenti cod. proc. civ. ai conviventi 'more uxorio' con prole, in quanto - posto che l'impossibilita' di disciplinare la convivenza di fatto con le stesse regole previste per la famiglia legittima deriva dalla considerazione che il fondamento dei diritti e dei doveri indicati nel capo IV del titolo VI cod. civ. e' costituito dall'istituto stesso del matrimonio, si' che la cessazione della convivenza matrimoniale richiede necessariamente una regolamentazione specifica di tutti gli effetti conseguenti (regolamentazione disciplinata sotto il profilo sostanziale, dagli artt. 150-158 cod. civ., e, sotto quello processuale, dagli artt. 706-709 cod. proc. civ.); e che la convivenza 'more uxorio' rappresenta l'espressione di una scelta di liberta' dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio, sicche' l'estensione automatica di queste regole alla famiglia di fatto potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti - l'assenza di un procedimento specularmente corrispondente a quello di separazione dei coniugi involge questioni di politica legislativa, ma certamente non determina la violazione dei parametri costituzionali invocati, in considerazione della diversita' delle situazioni poste a raffronto, che non ne consente la 'reductio ad unitatem'. - S. n. 23/1996. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte