Ordinanza 167/1998 (ECLI:IT:COST:1998:167)
Massima numero 23886
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  06/05/1998;  Decisione del  06/05/1998
Deposito del 13/05/1998; Pubblicazione in G. U. 20/05/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 167/98. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL - PREVISTA APPLICABILITA' DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - COESISTENZA DI DUE DIVERSI PROCEDIMENTI (UNO PENALE ED UNO AMMINISTRATIVO) SUSCETTIBILI DI DIVERSA DEFINIZIONE, CON PERICOLO DI FORMAZIONE DI GIUDICATI CONTRASTANTI - MANCATA ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE PENALE IN ORDINE AL PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO STABILITO NEGLI ALTRI CASI DI CONNESSIONE TRA REATO E ILLECITO AMMINISTRATIVO (ART. 24, L. N. 689/1981 E ART. 221 C.D.S.) - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA PRECOSTITUZIONE PER LEGGE DEL GIUDICE NATURALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in quanto - premesso che la questione risulta sollevata sul presupposto che l'impugnata decisione contempli due distinti procedimenti, volti rispettivamente all'applicazione di una sanzione principale e di una accessoria, aventi come identico oggetto primario l'accertamento della violazione "de qua" costituente reato - sussiste, viceversa, una radicale differenza di finalita' e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida (adottato nei casi previsti dall'art. 223 codice della strada) e la sanzione accessoria della sospensione della patente medesima, inflitta, rispettivamente, dal prefetto o dal giudice penale (ed all'esito del relativo accertamento), a seconda che sia stato commesso un mero illecito amministrativo (art. 218) ovvero un reato (artt. 220 ss.), sicche' gli asseriti vizi di incostituzionalita' del vigente sistema di ripartizione fra organi, giurisdizionali e non, della competenza ad adottare le diverse sanzioni, risultano denunciati esclusivamente sulla base della predetta prospettiva ermeneutica, palesemente erronea. - S. n. 194/1996; O. n. 184/1997. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte