Ordinanza 168/1998 (ECLI:IT:COST:1998:168)
Massima numero 23897
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  06/05/1998;  Decisione del  06/05/1998
Deposito del 13/05/1998; Pubblicazione in G. U. 20/05/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 168/98. CIRCOLAZIONE STRADALE - INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA SU AUTOSTRADE E STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI - PENE DELL'ARRESTO E DELL'AMMENDA E SANZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - NON PREVISTA COMPETENZA DEL GIUDICE PENALE IN ORDINE ALLA INFLIZIONE ANCHE DI TALE SANZIONE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DEL GIUDICE NATURALE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DEVIAZIONE, ALTRESI', RISPETTO AI PRINCIPI CODIFICATI GENERALMENTE APPLICABILI NEI CASI DI CONNESSIONE TRA REATO E ILLECITO AMMINISTRATIVO - NON RIFERIBILITA' DI TALI CENSURE AL PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO DI SOSPENSIONE PROVVISORIA DELLA PATENTE, OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 3 Cost., dell'art. 176, comma 22, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), denunciato in quanto, nel prevedere, per la inversione del senso di marcia su autostrade e strade extraurbane principali, oltre alle pene dell'arresto e dell'ammenda, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non riserva l'emanazione anche di questo provvedimento, in una con l'accertamento del reato, al giudice penale. La questione e' stata infatti sollevata nel corso di un procedimento di opposizione avverso un provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida, senza tener conto della differenza di finalita' e presupposti - in piu' di un caso evidenziata dalla Corte costituzionale - intercorrente tra tale provvedimento - che, adottato nei casi previsti dall'art. 223 del suddetto codice, e' di esclusiva spettanza del prefetto, ha natura cautelare ed e' necessariamente preventivo rispetto all'accertamento dell'ascritto illecito penale - e la sanzione accessoria della sospensione della patente, inflitta rispettivamente dal prefetto o dal giudice penale - ed all'esito del relativo accertamento - a seconda che sia stato commesso un mero illecito amministrativo (art. 218) ovvero un reato (artt. 220 e segg.), e pertanto le censure espresse dal giudice 'a quo' risultano basate su una prospettiva ermeneutica palesemente erronea. - V. S. n. 194/1996 e O. n. 184/1997. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  24/11/1981  n. 689  art. 24  

codice della strada (d.lgs. 30-4-1992, n. 285)    n. 0  art. 221