Ordinanza 169/1998 (ECLI:IT:COST:1998:169)
Massima numero 23887
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  06/05/1998;  Decisione del  06/05/1998
Deposito del 13/05/1998; Pubblicazione in G. U. 20/05/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 169/98. CIRCOLAZIONE STRADALE - COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE CON DANNO ALLE PERSONE - OMISSIONE DI SOCCORSO ALLE PERSONE CHE ABBIANO SUBITO DANNO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PREVISTA APPLICABILITA' DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - COESISTENZA DI DUE DIVERSI PROCEDIMENTI (UNO PENALE ED UNO AMMINISTRATIVO) SUSCETTIBILI DI DIVERSA DEFINIZIONE, CON PERICOLO DI FORMAZIONE DI GIUDICATI CONTRASTANTI - MANCATA ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE PENALE IN ORDINE AL PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO STABILITO NEGLI ALTRI CASI DI CONNESSIONE TRA REATO E ILLECITO AMMINISTRATIVO (ART. 24, L. N. 689/1981 E ART. 221 C.S.) - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA PRECOSTITUZIONE PER LEGGE DEL GIUDICE NATURALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), secondo cui alla commissione del reato di mancata ottemperanza dei conducenti all'obbligo di fermarsi a seguito di incidente con danno alle persone consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (cfr. Massima, identica, della ord. n. 167 del 1998). - S. n. 194/1996; O. n. 184/1997. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte