Sentenza 173/1998 (ECLI:IT:COST:1998:173)
Massima numero 24068
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
08/05/1998; Decisione del
08/05/1998
Deposito del 20/05/1998; Pubblicazione in G. U. 27/05/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 173/98. AMBIENTE (TUTELA DELL') - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI - SMALTIMENTO - IMPIANTI DI DEPURAZIONE, PER CONTO TERZI, DI RIFIUTI LIQUIDI - ESCLUSIONE DAGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO - ESONERO DALL'OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 173/98. AMBIENTE (TUTELA DELL') - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI - SMALTIMENTO - IMPIANTI DI DEPURAZIONE, PER CONTO TERZI, DI RIFIUTI LIQUIDI - ESCLUSIONE DAGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO - ESONERO DALL'OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 116 Cost., l'art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 (recante:<> - il quale, nell'esercizio della potesta' legislativa concorrente in materia di igiene e sanita', sostanzialmente esonera dall'obbligo di specifica autorizzazione l'attivita' di gestione di impianti di depurazione, per conto terzi, di rifiuti liquidi -, poiche' e' palese il contrasto di questa disciplina con i principi espressi dalla legislazione statale in materia (in particolare con le disposizioni del decreto delegato 10 settembre 1982, n. 915, ma anche con quelle del successivo decreto 5 febbraio 1997, n. 22), che stabilisce l'obbligatorieta', anche alla stregua dell'orientamento della Corte di legittimita', dell'autorizzazione per ogni fase e per ogni operazione dell'intero processo di smaltimento dei rifiuti, compresi quelli allo stato liquido, <> (sentenza n. 96 del 1994). D'altronde, come la Corte ha piu' volte chiarito, la necessita' di autorizzazione per le singole attivita' della gestione dei rifiuti e' posta dal legislatore statale come principio fondamentale al quale la legislazione regionale deve attenersi, proprio in considerazione dei valori della salute e dell'ambiente che si intendono tutelare in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale. - Cfr. S. nn. 96/1994, 194/1993 e 306/1992. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 116 Cost., l'art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 (recante:<
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte