Sentenza 174/1998 (ECLI:IT:COST:1998:174)
Massima numero 23914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  08/05/1998;  Decisione del  08/05/1998
Deposito del 20/05/1998; Pubblicazione in G. U. 27/05/1998
Massime associate alla pronuncia:  23915


Titolo
SENT. 174/98 A. ENERGIA ELETTRICA - TARIFFE ELETTRICHE - INCREMENTI AL SOVRAPPREZZO TECNICO (C.D. QUOTA PREZZO) - PRECLUSIONE DELLA RESTITUZIONE DELLE QUOTE PREZZO PAGATE OLTRE IL DOVUTO E MATURATE IN EPOCA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA IMPUGNATA - ATTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE DELLE QUOTE PREZZO IN QUESTIONE AL FONDO AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO - PRETESE DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE ED INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.l. 13 settembre 1996, n. 473 (Disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche), conv., con modif., nella l. 14 novembre 1996, n. 577, nella parte in cui dispone che "gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento C.I.P. n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996", in quanto - posto che il predetto provvedimento opera sulle tariffe elettriche, espressione della potesta' tariffaria allora spettante al CIP, e non assume dunque alcun carattere tributario, costituendo la tariffa, bensi', un prezzo pubblico imposto in base alla legge, soggetto ai vincoli dell'art. 23 Cost., ma non un'imposta, cui si applichino i precetti dell'art. 53 Cost., che valgono solo per la materia propriamente tributaria - la disposizione impugnata non impone retroattivamente una prestazione di natura tributaria, bensi' costituisce espressione del potere tariffario gia' oggetto della disciplina di cui all'art. 17 l. n. 41 del 1986, ed e' diretta a risolvere, anche in via sostanzialmente interpretativa, la situazione di incertezza circa la durata nel tempo della misura tariffaria adottata nel 1986, eliminando la necessita' dell'accertamento amministrativo gia' demandato al CIPE, e sancendo direttamente (con una scelta volta, come si esprime la premessa del decreto legge, ad assicurare "la trasparenza dei meccanismi tariffari e la tutela degli utenti, senza alterare gli equilibri finanziari del bilancio statale e delle societa' operanti nel settore") la cessazione degli effetti del provvedimento CIP n. 32 del 1986 a decorrere dal 30 giugno 1986. - S. nn. 72/1969, 173/1994, 311/1995, 521/1995. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte