Ordinanza 177/1998 (ECLI:IT:COST:1998:177)
Massima numero 23912
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  08/05/1998;  Decisione del  08/05/1998
Deposito del 20/05/1998; Pubblicazione in G. U. 27/05/1998
Massime associate alla pronuncia:  23913


Titolo
ORD. 177/98 A. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - ORDINANZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA E DI GIUDICE ISTRUTTORE DEL MEDESIMO, CON CUI, NELLA CAUSA PER RISARCIMENTO DI DANNI PROPOSTA CONTRO IL DEPUTATO VITTORIO SGARBI PER DICHIARAZIONI RITENUTE DIFFAMATORIE, SI E' DISPOSTA LA PROSECUZIONE DEL PROCESSO E L'ASSUNZIONE DI MEZZI DI PROVA, NONOSTANTE LA DELIBERA DI INSINDACABILITA' DI TALI DICHIARAZIONI ADOTTATA, EX ART. 68, PRIMO COMMA, COST., DALLA CAMERA DEI DEPUTATI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DALLA CAMERA NEI CONFRONTI DEL TRIBUNALE E DEL GIUDICE ISTRUTTORE - FASE DI DELIBAZIONE - RICONOSCIUTA SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA RICORRENTE E PASSIVA DEL TRIBUNALE, E DELLA MATERIA DI CONFLITTO - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICA.

Testo
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale civile di Ferrara e di giudice istruttore del medesimo, in relazione alle ordinanze, del primo in data 5 febbraio 1997, e del secondo in data 25 luglio 1997, con le quali, nella causa per risarcimento di danni intentata dal Prof. Achille Bonito Oliva contro il deputato Vittorio Sgarbi per le opinioni, di asserito contenuto diffamatorio, espresse da quest'ultimo in una intervista, si e', rispettivamente, ordinata la prosecuzione del processo e l'assunzione di mezzi di prova - nonostante che la Camera dei deputati, con delibera del 14 settembre 1995, avesse affermato che le suddette dichiarazioni dovevano considerarsi coperte dall'immunita' parlamentare - va ritenuto, nella preliminare delibazione prevista dall'art. 37, commi terzo e quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ammissibile. Riguardo ai requisiti richiesti dallo stesso art. 37, al primo comma, non v'ha dubbio infatti che, sotto il profilo soggettivo, la ricorrente, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del Parlamento in ordine alla applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost., e' legittimata a sollevare il conflitto, e che il Tribunale di Ferrara, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' di potere a cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali ad esso attribuite per la decisione sulla domanda di risarcimento del danno, va riconosciuta la legittimazione passiva, mentre, per quanto attiene al profilo oggettivo, e' incontestabile che la Camera dei deputati lamenti la lesione di attribuzioni ad essa spettanti in base alla Costituzione. red. S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68

Costituzione  art. 64

Costituzione  art. 67

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 134

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 24  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 26  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37  e segg.