Ordinanza 177/1998 (ECLI:IT:COST:1998:177)
Massima numero 23913
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
08/05/1998; Decisione del
08/05/1998
Deposito del 20/05/1998; Pubblicazione in G. U. 27/05/1998
Massime associate alla pronuncia:
23912
Titolo
ORD. 177/98 B. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - ORDINANZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA E DI GIUDICE ISTRUTTORE DEL MEDESIMO, CON CUI, NELLA CAUSA PER RISARCIMENTO DI DANNI PROPOSTA CONTRO IL DEPUTATO VITTORIO SGARBI PER DICHIARAZIONI RITENUTE DIFFAMATORIE, SI E' DISPOSTA LA PROSECUZIONE DEL PROCESSO E L'ASSUNZIONE DI MEZZI DI PROVA, NONOSTANTE LA DELIBERA DI INSINDACABILITA' DI TALI DICHIARAZIONI ADOTTATA, EX ART. 68, PRIMO COMMA, COST., DALLA CAMERA DEI DEPUTATI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL DEPUTATO SGARBI - FASE DI DELIBAZIONE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL RICORRENTE - INAMMISSIBILITA', RESTANDO IMPREGIUDICATA LA QUESTIONE SE IN ALTRE SITUAZIONI SIA CONFIGURABILE UNA FACOLTA' DEL SINGOLO PARLAMENTARE DI AVVALERSI DELLO STRUMENTO DEL CONFLITTO TRA POTERI DELLO STATO.
ORD. 177/98 B. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - ORDINANZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA E DI GIUDICE ISTRUTTORE DEL MEDESIMO, CON CUI, NELLA CAUSA PER RISARCIMENTO DI DANNI PROPOSTA CONTRO IL DEPUTATO VITTORIO SGARBI PER DICHIARAZIONI RITENUTE DIFFAMATORIE, SI E' DISPOSTA LA PROSECUZIONE DEL PROCESSO E L'ASSUNZIONE DI MEZZI DI PROVA, NONOSTANTE LA DELIBERA DI INSINDACABILITA' DI TALI DICHIARAZIONI ADOTTATA, EX ART. 68, PRIMO COMMA, COST., DALLA CAMERA DEI DEPUTATI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL DEPUTATO SGARBI - FASE DI DELIBAZIONE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL RICORRENTE - INAMMISSIBILITA', RESTANDO IMPREGIUDICATA LA QUESTIONE SE IN ALTRE SITUAZIONI SIA CONFIGURABILE UNA FACOLTA' DEL SINGOLO PARLAMENTARE DI AVVALERSI DELLO STRUMENTO DEL CONFLITTO TRA POTERI DELLO STATO.
Testo
Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal deputato Vittorio Sgarbi, in riferimento all'art. 68, comma primo, Cost., nei confronti del Tribunale civile di Ferrara e di giudice istruttore del medesimo, in seguito alle ordinanze, del primo in data 5 febbraio 1997, e del secondo in data 25 luglio 1997, con cui, nella causa per risarcimento di danno intentata dal Prof. Achille Bonito Oliva contro lo Sgarbi per le opinioni, di asserito contenuto diffamatorio, da lui espresse in una intervista, si e' disposta, rispettivamente, la prosecuzione del processo e l'assunzione di mezzi di prova - nonostante che la Camera dei deputati, con deliberazione del 14 settembre 1995, avesse affermato che tali opinioni dovevano considerarsi coperte dall'immunita' parlamentare - va dichiarato, gia' in sede di prima delibazione, inammissibile. Invero l'attribuzione garantita dall'art. 68, primo comma, Cost., e' la potesta', riconosciuta alle Camere di dichiarare che l'opinione espressa da un proprio componente rientra nella sfera della insindacabilita', sicche' l'organo legittimato a sollevare conflitto con l'autorita' giudiziaria e' esclusivamente la Camera di appartenenza e non anche il singolo parlamentare. Il che non significa che il parlamentare rimanga privo di tutela in ordine alla posizione soggettiva di irresponsabilita' riconosciutagli dal precetto costituzionale, giacche', ove l'autorita' giudiziaria continui a procedere malgrado l'intervenuta dichiarazione di insindacabilita' della Camera, il membro del Parlamento puo' ricorrere agli opportuni rimedi endoprocessuali per ottenere che lo stesso organo procedente o altre istanze giudiziaria prendano atto della deliberazione parlamentare, salva sempre la facolta' dell'autorita' giudiziaria di sollevare a sua volta conflitto di attribuzione. Restando peraltro impregiudicata la questione se in altre situazioni, estranee ai rapporti tra prerogative parlamentari e autorita' giudiziaria delineati dall'art. 68, comma primo, Cost., siano configurabili attribuzioni individuali di potere costituzionale per la cui tutela il singolo parlamentare sia legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto tra poteri dello Stato. - Cfr. S. nn. 265/1997, 443/1993 e 1150/1988 red.: S. Pomodoro
Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal deputato Vittorio Sgarbi, in riferimento all'art. 68, comma primo, Cost., nei confronti del Tribunale civile di Ferrara e di giudice istruttore del medesimo, in seguito alle ordinanze, del primo in data 5 febbraio 1997, e del secondo in data 25 luglio 1997, con cui, nella causa per risarcimento di danno intentata dal Prof. Achille Bonito Oliva contro lo Sgarbi per le opinioni, di asserito contenuto diffamatorio, da lui espresse in una intervista, si e' disposta, rispettivamente, la prosecuzione del processo e l'assunzione di mezzi di prova - nonostante che la Camera dei deputati, con deliberazione del 14 settembre 1995, avesse affermato che tali opinioni dovevano considerarsi coperte dall'immunita' parlamentare - va dichiarato, gia' in sede di prima delibazione, inammissibile. Invero l'attribuzione garantita dall'art. 68, primo comma, Cost., e' la potesta', riconosciuta alle Camere di dichiarare che l'opinione espressa da un proprio componente rientra nella sfera della insindacabilita', sicche' l'organo legittimato a sollevare conflitto con l'autorita' giudiziaria e' esclusivamente la Camera di appartenenza e non anche il singolo parlamentare. Il che non significa che il parlamentare rimanga privo di tutela in ordine alla posizione soggettiva di irresponsabilita' riconosciutagli dal precetto costituzionale, giacche', ove l'autorita' giudiziaria continui a procedere malgrado l'intervenuta dichiarazione di insindacabilita' della Camera, il membro del Parlamento puo' ricorrere agli opportuni rimedi endoprocessuali per ottenere che lo stesso organo procedente o altre istanze giudiziaria prendano atto della deliberazione parlamentare, salva sempre la facolta' dell'autorita' giudiziaria di sollevare a sua volta conflitto di attribuzione. Restando peraltro impregiudicata la questione se in altre situazioni, estranee ai rapporti tra prerogative parlamentari e autorita' giudiziaria delineati dall'art. 68, comma primo, Cost., siano configurabili attribuzioni individuali di potere costituzionale per la cui tutela il singolo parlamentare sia legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto tra poteri dello Stato. - Cfr. S. nn. 265/1997, 443/1993 e 1150/1988 red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
co. 2
Costituzione
art. 68
Costituzione
art. 67
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37