Ordinanza 178/1998 (ECLI:IT:COST:1998:178)
Massima numero 23932
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
08/05/1998; Decisione del
08/05/1998
Deposito del 20/05/1998; Pubblicazione in G. U. 27/05/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 178/98. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO, DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, E DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO, DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI ROMA, CON CUI SI CONTESTA AL DEPUTATO VITTORIO SGARBI, PER LE OPINIONI ESPRESSE NEL CORSO DI UNA MANIFESTAZIONE POLITICA E RIPORTATE DA QUOTIDIANI, IL DELITTO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DALLO STESSO DEPUTATO SGARBI NEI CONFRONTI SIA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA CHE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI, PER LA PRETESA INSINDACABILITA', EX ART. 68, PRIMO COMMA, COST., DELLE DICHIARAZIONI INCRIMINATE - ESAME DELIBATIVO - RILEVATO DIFETTO, IN MANCANZA DI UNA DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DEL REQUISITO OGGETTIVO DELLA SUSSISTENZA ATTUALE DELLA "MATERIA DI CONFLITTO" - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
ORD. 178/98. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO, DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, E DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO, DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI ROMA, CON CUI SI CONTESTA AL DEPUTATO VITTORIO SGARBI, PER LE OPINIONI ESPRESSE NEL CORSO DI UNA MANIFESTAZIONE POLITICA E RIPORTATE DA QUOTIDIANI, IL DELITTO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DALLO STESSO DEPUTATO SGARBI NEI CONFRONTI SIA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA CHE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI, PER LA PRETESA INSINDACABILITA', EX ART. 68, PRIMO COMMA, COST., DELLE DICHIARAZIONI INCRIMINATE - ESAME DELIBATIVO - RILEVATO DIFETTO, IN MANCANZA DI UNA DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DEL REQUISITO OGGETTIVO DELLA SUSSISTENZA ATTUALE DELLA "MATERIA DI CONFLITTO" - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
Testo
Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal deputato Sgarbi nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio, del primo, e del decreto che dispone il giudizio, del secondo, con cui, in riferimento ad uno stesso fatto, costituito dalle opinioni espresse dallo Sgarbi nel corso di una manifestazione politica svoltasi a Milano, in vista delle elezioni, il 27 marzo 1996, successivamente riportate da quotidiani, gli si e' contestato il delitto di diffamazione a mezzo stampa - ricorso formulato in base all'assunto che con gli atti suddetti, in contrasto con le norme (artt. 21 e 68, comma primo, Cost.) sulla liberta' di manifestazione del pensiero e sull'immunita' parlamentare, si era dato luogo ad un conflitto con il Parlamento per cui anche il parlamentare interessato si ritiene legittimato a richiedere l'intervento della Corte costituzionale - deve essere dichiarato inammissibile, gia' in sede di prima delibazione (art. 37, commi secondo e terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87) per l'assenza attuale - in mancanza di una dichiarazione di insindacabilita' da parte della Camera dei deputati - del requisito oggettivo (art. 37, comma primo, legge n. 87) della "materia di conflitto". Alla stregua della costante giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, la potesta' di dichiarare, a norma dell'art. 68, comma primo, Cost., che l'opinione espressa da un membro del Parlamento e' qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari, con l'effetto di precludere una diversa qualificazione ad opera del giudice, e' attribuita esclusivamente alla Camera di appartenenza, e pertanto, sino a che la Camera di appartenenza non abbia deliberato in merito, il potere di valutare, incidentalmente, la sindacabilita' delle opinioni espresse dal parlamentare, spetta all'autorita' giudiziaria che procede, ferma restando, naturalmente, la facolta' del membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione operata dall'autorita' giudiziaria mediante gli ordinari mezzi di impugnazione. Con la conseguenza che la Corte costituzionale non puo' essere chiamata a pronunciarsi se non quando risulti da atti formali un contrasto tra la valutazione della Camera di appartenenza e quella dell'autorita' giudiziaria. - Sul requisito oggettivo di ammissibilita' costituzionale dalla sussistenza attuale della "materia del conflitto", v., in riferimento pero' a diversa fattispecie, S. n. 265/1997; sugli effetti della delibera di insindacabilita' adottata dalla Camera di appartenenza sui processi penale e civile, e sulla facolta' dell'autorita' giudiziaria di sollevare a sua volta conflitto di attribuzione, v. ancora S. n. 265/1997 ed inoltre S. nn. 129/1996, 110/1988 e 443/1993. red. S. Pomodoro
Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal deputato Sgarbi nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio, del primo, e del decreto che dispone il giudizio, del secondo, con cui, in riferimento ad uno stesso fatto, costituito dalle opinioni espresse dallo Sgarbi nel corso di una manifestazione politica svoltasi a Milano, in vista delle elezioni, il 27 marzo 1996, successivamente riportate da quotidiani, gli si e' contestato il delitto di diffamazione a mezzo stampa - ricorso formulato in base all'assunto che con gli atti suddetti, in contrasto con le norme (artt. 21 e 68, comma primo, Cost.) sulla liberta' di manifestazione del pensiero e sull'immunita' parlamentare, si era dato luogo ad un conflitto con il Parlamento per cui anche il parlamentare interessato si ritiene legittimato a richiedere l'intervento della Corte costituzionale - deve essere dichiarato inammissibile, gia' in sede di prima delibazione (art. 37, commi secondo e terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87) per l'assenza attuale - in mancanza di una dichiarazione di insindacabilita' da parte della Camera dei deputati - del requisito oggettivo (art. 37, comma primo, legge n. 87) della "materia di conflitto". Alla stregua della costante giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, la potesta' di dichiarare, a norma dell'art. 68, comma primo, Cost., che l'opinione espressa da un membro del Parlamento e' qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari, con l'effetto di precludere una diversa qualificazione ad opera del giudice, e' attribuita esclusivamente alla Camera di appartenenza, e pertanto, sino a che la Camera di appartenenza non abbia deliberato in merito, il potere di valutare, incidentalmente, la sindacabilita' delle opinioni espresse dal parlamentare, spetta all'autorita' giudiziaria che procede, ferma restando, naturalmente, la facolta' del membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione operata dall'autorita' giudiziaria mediante gli ordinari mezzi di impugnazione. Con la conseguenza che la Corte costituzionale non puo' essere chiamata a pronunciarsi se non quando risulti da atti formali un contrasto tra la valutazione della Camera di appartenenza e quella dell'autorita' giudiziaria. - Sul requisito oggettivo di ammissibilita' costituzionale dalla sussistenza attuale della "materia del conflitto", v., in riferimento pero' a diversa fattispecie, S. n. 265/1997; sugli effetti della delibera di insindacabilita' adottata dalla Camera di appartenenza sui processi penale e civile, e sulla facolta' dell'autorita' giudiziaria di sollevare a sua volta conflitto di attribuzione, v. ancora S. n. 265/1997 ed inoltre S. nn. 129/1996, 110/1988 e 443/1993. red. S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
Costituzione
art. 67
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37