Ordinanza 179/1998 (ECLI:IT:COST:1998:179)
Massima numero 23933
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  08/05/1998;  Decisione del  08/05/1998
Deposito del 20/05/1998; Pubblicazione in G. U. 27/05/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 179/98. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO, EMESSO DALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA, SEZIONE SECONDA PENALE, CON CUI IL DEPUTATO VITTORIO SGARBI E' STATO CHIAMATO A RISPONDERE, PER LE OPINIONI ESPRESSE IN UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA, DEL DELITTO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DALLO STESSO DEPUTATO SGARBI NEI CONFRONTI DELLA CORTE D'APPELLO, PER LA PRETESA INSINDACABILITA', EX ART. 68, COMMA PRIMA, COST., DELLE DICHIARAZIONI INCRIMINATE - ESAME DELIBATIVO - RILEVATO DIFETTO, IN MANCANZA DI UNA DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DEL REQUISITO OGGETTIVO DELLA SUSSISTENZA ATTUALE DELLA "MATERIA DI CONFLITTO" - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal deputato Vittorio Sgarbi, nei confronti della Corte d'appello di Brescia, sezione penale seconda, in relazione al decreto di citazione a giudizio con cui era stato chiamato a rispondere del delitto di diffamazione a mezzo stampa per le opinioni e valutazioni espresse nel corso di una trasmissione televisiva dell'11 dicembre 1994 - ricorso formulato in base all'assunto che, dovendo le dichiarazioni incriminate ritenersi insindacabili in forza dell'art. 68, primo comma, Cost., si era avviato da parte della Corte d'appello un conflitto contro il Parlamento per inficiarne le prerogative, per cui anche il parlamentare interessato si ritiene legittimato a richiedere l'intervento della Corte costituzionale - deve essere dichiarato inammissibile, gia' in sede di prima delibazione (art. 37, commi terzo e quarto, legge 11 marzo 1953, n. 87) per l'assenza attuale - in mancanza di una dichiarazione di insindacabilita' da parte della Camera dei deputati - del requisito oggettivo (art. 37, comma primo, legge n. 87) della "materia di conflitto". Alla stregua della costante giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, la potesta' di dichiarare, a norma dell'art. 68, comma primo, Cost., che l'opinione espressa da un membro del Parlamento e' qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari, con l'effetto di precludere una diversa qualificazione ad opera del giudice, e' attribuita esclusivamente alla Camera di appartenenza, e pertanto, sino a che la Camera di appartenenza non abbia deliberato in merito, la sindacabilita' delle opinioni espresse dal parlamentare spetta all'autorita' giudiziaria che procede, ferma restando, naturalmente, la facolta' del membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione operata dall'autorita' giudiziaria mediante gli ordinari mezzi di impugnazione. Con la conseguenza che la Corte costituzionale non puo' essere chiamata a pronunciarsi se non quando risulti da atti formali un contrasto tra la valutazione della Camera di appartenenza e quella dell'autorita' giudiziaria. - Sul requisito oggettivo di ammissibilita' costituito dalla sussistenza attuale della "materia di conflitto", v., in riferimento pero' a diversa fattispecie, S. n. 265/1997; sugli effetti della delibera di insindacabilita' adottata dalla Camera di appartenenza sui processi civile e penale e sulla facolta' dell'autorita' giudiziaria di sollevare a sua volta conflitto di attribuzione, v. ancora S. n. 265/1997, ed inoltre S. nn. 129/1996, 1150/1988 e 443/1993. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68

Costituzione  art. 67

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37