Ordinanza 180/1998 (ECLI:IT:COST:1998:180)
Massima numero 23935
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  08/05/1998;  Decisione del  08/05/1998
Deposito del 20/05/1998; Pubblicazione in G. U. 27/05/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 180/98. FALLIMENTO - SOCIETA' COMMERCIALI INSOLVENTI - POSSIBILITA' DI RICONOSCERE CESSATO L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA AGLI EFFETTI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE DI UN ANNO ENTRO IL QUALE SONO ASSOGGETTABILI A FALLIMENTO - CONDIZIONI - INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE COSTITUENTE DIRITTO VIVENTE - NECESSITA', ANCHE IN CASO DI SCIOGLIMENTO E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE, DELLA EFFETTIVA LIQUIDAZIONE DEI RAPPORTI PASSIVI - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER LA PIU' AMPIA TUTELA OFFERTA AI CREDITORI SOCIALI RISPETTO AI CREDITORI DI IMPRENDITORI INDIVIDUALI - RILEVATA INCIDENZA, ALTRESI', SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 10 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), in forza del quale, secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale - da ritenersi ormai diritto vivente - per le societa' - diversamente dagli imprenditori individuali - perche' la cessazione dell'esercizio dell'impresa - dalla quale decorre il termine di un anno entro il quale puo' essere dichiarato il fallimento - possa considerarsi avvenuta, non sono sufficienti ne' la chiusura dell'attivita' ne' lo scioglimento, ma e' altresi' necessaria la effettiva liquidazione di ogni rapporto passivo. La disparita' di trattamento del ceto creditorio, lamentata in considerazione delle piu' ampie garanzie offerte dalla norma, come sopra intesa, ai creditori sociali rispetto a quelle stabilite per i creditori dell'imprenditore individuale, non e' infatti, di per se', in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto la maggior tutela accordata agli uni non comporta pregiudizio per gli altri; ne' puo' fondatamente assumersi una lesione delle facolta' defensionali, venendo al piu' in rilievo soltanto difficolta' di mero fatto, quando la societa' si sia sciolta da tempo. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte