Ordinanza 181/1998 (ECLI:IT:COST:1998:181)
Massima numero 23910
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
08/05/1998; Decisione del
08/05/1998
Deposito del 20/05/1998; Pubblicazione in G. U. 27/05/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 181/98. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DELEGATI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA (UDITORI GIUDIZIARI, VICE PROCURATORI ONORARI, UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA) - POSSIBILITA' DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI PUBBLICO MINISTERO NELLE UDIENZE IN CAMERA DI CONSIGLIO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE UDIENZE CAMERALI DI ESECUZIONE PENALE - MANCATA PREVISIONE - PRETESA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER I VICE PRETORI ONORARI - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 181/98. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DELEGATI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA (UDITORI GIUDIZIARI, VICE PROCURATORI ONORARI, UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA) - POSSIBILITA' DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI PUBBLICO MINISTERO NELLE UDIENZE IN CAMERA DI CONSIGLIO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE UDIENZE CAMERALI DI ESECUZIONE PENALE - MANCATA PREVISIONE - PRETESA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER I VICE PRETORI ONORARI - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71 e 72 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui non consentono ai soggetti indicati nell'art. 72 di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio, in quanto l'ordinanza di rimessione, da un lato qualifica come "sottrazione" a piu' importanti compiti quelle che sono funzioni istituzionali di rango non inferiore alle altre, e, dall'altro, invoca, la comparazione fra le funzioni giudicanti, attribuite ai magistrati onorari in base all'art. 106, comma 2, Cost., e quelle requirenti che non hanno analoga valorizzazione costituzionale. red.: S. Di Palma
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71 e 72 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui non consentono ai soggetti indicati nell'art. 72 di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio, in quanto l'ordinanza di rimessione, da un lato qualifica come "sottrazione" a piu' importanti compiti quelle che sono funzioni istituzionali di rango non inferiore alle altre, e, dall'altro, invoca, la comparazione fra le funzioni giudicanti, attribuite ai magistrati onorari in base all'art. 106, comma 2, Cost., e quelle requirenti che non hanno analoga valorizzazione costituzionale. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte