Ordinanza 183/1998 (ECLI:IT:COST:1998:183)
Massima numero 23907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  08/05/1998;  Decisione del  08/05/1998
Deposito del 20/05/1998; Pubblicazione in G. U. 27/05/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 183/98. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ATTRIBUZIONE AL CIPE, CON LEGGE STATALE, SENZA STATUIZIONE DI LIMITI E DIRETTIVE, DEL COMPITO DI FISSARE PRINCIPI, VINCOLANTI PER IL LEGISLATORE REGIONALE, RIGUARDO ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E AI CASI DI DECADENZA, CON CONSEGUENTE RILEVATA ILLEGITTIMA INCIDENZA SU MATERIA DI COMPETENZA REGIONALE - PREVISIONE, IN LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA, DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE IN CASO DI GODIMENTO DI UN REDDITO IMMOBILIARE SUPERIORE AD UNA CERTA SOGLIA, ANCHE SE NON DERIVANTE DA DIRITTI SU ALLOGGI, IN DIFFORMITA', SOTTO ALCUNI ASPETTI, DAI CRITERI STABILITI DAL CIPE - LAMENTATE INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO PREVISTO PER GLI ASSEGNATARI TITOLARI DI REDDITI DI ALTRA NATURA ED ESORBITANZA DAI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE, NELLA ORDINANZA DI RINVIO, IN PUNTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 115, 117, 118 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 2, comma 2, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 - con il quale si attribuisce ad un organismo governativo (CIPE) il compito di fissare principi direttivi, vincolanti per il legislatore regionale, in materia di assegnazione e decadenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica - e dell'art. 22, comma 1, lett. e), in relazione alla successiva lettera f) ed all'art. 2, comma 1, lett. d), della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, dove, in conformita', su alcuni punti, e in difformita', su altri, dai criteri stabiliti dal CIPE nella deliberazione 19 novembre 1981, si prevede la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio in caso di godimento di un reddito immobiliare superiore ad una determinata soglia, anche quando il reddito non derivi dalla titolarita' di diritti reali su "alloggi". Il TAR rimettente, infatti, non ha preso in esame la deliberazione del CIPE del 13 marzo 1995 - anteriore alla ordinanza di rinvio - con la quale sono stati dettati nuovi criteri generali per le assegnazioni, innovando parzialmente la disciplina dei relativi requisiti e dei casi nei quali l'assegnazione puo' essere annullata o revocata, e non ha quindi esplicitato - come avrebbe dovuto - se il mutamento del quadro di riferimento abbia eventualmente inciso, ed entro quali limiti, sulla fattispecie, il che si risolve in una assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza. - Nello stesso senso, su identica questione, O. n. 402/1997. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte