Ordinanza 184/1998 (ECLI:IT:COST:1998:184)
Massima numero 23906
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  08/05/1998;  Decisione del  08/05/1998
Deposito del 20/05/1998; Pubblicazione in G. U. 27/05/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 184/98. REATO IN GENERE - INTERRUZIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE - EMISSIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - RITENUTA IRRILEVANZA DELLA DATA DELLA RELATIVA NOTIFICAZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA CON LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - CARENZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto - premesso che la Corte si e' gia' pronunziata su una questione identica a quella in esame, con l'ordinanza n. 155 del 1997, nella quale ha precisato che l'art. 555, comma 1, lett. h), cod. proc. pen., prevede, fra i requisiti del decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al pretore, la data e la sottoscrizione, non solo del pubblico ministero, ma anche dell'ausiliario che lo assiste; e considerato che, essendo volta la sottoscrizione di quest'ultimo a certificare l'autenticita' dell'atto <>, e' soltanto con essa che l'atto medesimo puo' dirsi perfezionato nei suoi requisiti di sostanza e di forma e spiegare, quindi, gli effetti che ad esso l'ordinamento riconnette - nella specie, il giudice rimettente ha omesso di precisare se la sottoscrizione dell'ausiliario sia intervenuta prima o dopo lo spirare del termine di prescrizione, in tal modo rendendo l'atto introduttivo del giudizio di costituzionalita' primo di motivazione in ordine all'indispensabile requisito della rilevanza. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte