Sentenza 185/1998 (ECLI:IT:COST:1998:185)
Massima numero 23980
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
20/05/1998; Decisione del
20/05/1998
Deposito del 26/05/1998; Pubblicazione in G. U. 03/06/1998
Massime associate alla pronuncia:
23981
Titolo
SENT. 185/98 A. SANITA' PUBBLICA - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE IN CAMPO ONCOLOGICO E ALTRE MISURE IN MATERIA SANITARIA - IMPOSSIBILITA' DI INSERIRE NELL'ELENCO DEI FARMACI SOMMINISTRABILI GRATUITAMENTE, DI CUI ALL'ART. 1, QUARTO COMMA, DEL D.L. N. 536 DEL 1996, MEDICINALI PER I QUALI <> - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DALLA SOMMINISTRAZIONE GRATUITA DEI FARMACI DEL <> - DISCRIMINAZIONE DEI MALATI TERMINALI ESCLUSI, PER SCELTA DELL'AUTORITA' SANITARIA, DALLA SPERIMENTAZIONE RISPETTO A QUELLI AMMESSI, RELATIVAMENTE ALLA SOMMINISTRAZIONE GRATUITA DEI FARMACI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 185/98 A. SANITA' PUBBLICA - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE IN CAMPO ONCOLOGICO E ALTRE MISURE IN MATERIA SANITARIA - IMPOSSIBILITA' DI INSERIRE NELL'ELENCO DEI FARMACI SOMMINISTRABILI GRATUITAMENTE, DI CUI ALL'ART. 1, QUARTO COMMA, DEL D.L. N. 536 DEL 1996, MEDICINALI PER I QUALI <
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 32 Cost., il combinato disposto dell'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell'art. 3, comma 4, del d.l. 17 febbraio 1998, n. 23 (recante: <>), convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94, nella parte in cui non prevede l'erogazione a carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali impiegati nella cura delle patologie tumorali, per le quali e' disposta la sperimentazione di cui all'art. 1, a favore di coloro che versino in condizioni di insufficienti disponibilita' economiche, secondo i criteri stabiliti dal legislatore, nei limiti oggettivi, soggettivi e temporali di cui in motivazione, in quanto - premesso che la questione ha ad oggetto la valutazione, alla stregua dei parametri anzidetti, della conformita' alla Costituzione di un atto normativo, che, con una disposizione singolare e in deroga alle procedure ordinarie, prevede, da un lato, una sperimentazione clinica semplificata e accelerata dei medicinali impiegati nel <>, consentendo ai medici, sino al termine della sperimentazione, il loro impiego nel campo oncologico (art. 3, comma 3); e, dall'altro, per l'effetto del divieto di inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi, conseguente all'art. 2 in oggetto, e della successiva norma introdotta dall'art. 3, comma 4, fa ricadere sui privati non ammessi alla sperimentazione le spese necessarie all'acquisto di tali medicinali - sotto il profilo della garanzia costituzionale della salute come diritto, in relazione al campo oncologico di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge, non appaiono sufficienti ne' la previsione dell'art. 4, volta alla determinazione di un ridotto prezzo di vendita dei medicinali facenti parte del <>, concordato tra il Ministero della sanita' e le aziende farmaceutiche; ne' lo stanziamento, di cui all'art. 5-'ter', introdotto dalla legge di conversione, di una somma assegnata ai comuni, per l'anno 1998, destinata al finanziamento di contributi agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose. La dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme censurate e' circoscritta entro i seguenti limiti: a) limite di oggetto, in relazione ai farmaci rientranti nel <>, di cui all'art. 1 del d.l. n. 23 del 1998; b) limite di soggetti, in relazione ai pazienti affetti da patologie tumorali comprese tra quelle sottoposte alla sperimentazione in corso, di cui all'art. 1, rispetto ai quali il medico ritenga sotto la propria responsabilita', e sulla base di elementi obiettivi, che non esistano valide alternative terapeutiche tramite medicinali o trattamenti gia' autorizzati per tali patologie; c) limite di tempo, in relazione al periodo della sperimentazione di cui all'art. 1, cioe' fino al momento in cui sia possibile disporre di dati scientificamente attendibili, in base ai quali si possa uscire dalla situazione di incertezza attuale circa la non implausibile efficacia del <>, momento in cui dovra' operare la disciplina a regime. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 32 Cost., il combinato disposto dell'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell'art. 3, comma 4, del d.l. 17 febbraio 1998, n. 23 (recante: <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte