Sentenza 185/1998 (ECLI:IT:COST:1998:185)
Massima numero 23981
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  20/05/1998;  Decisione del  20/05/1998
Deposito del 26/05/1998; Pubblicazione in G. U. 03/06/1998
Massime associate alla pronuncia:  23980


Titolo
SENT. 185/98 B. SANITA' PUBBLICA - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE IN CAMPO ONCOLOGICO E ALTRE MISURE IN MATERIA SANITARIA - IMPOSSIBILITA' DI INSERIRE NELL'ELENCO DEI FARMACI SOMMINISTRABILI GRATUITAMENTE, DI CUI ALL'ART. 1, QUARTO COMMA, DEL D.L. N. 536 DEL 1996, MEDICINALI PER I QUALI <> - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DALLA SOMMINISTRAZIONE GRATUITA DEI FARMACI DEL <> - DEDOTTO INGIUSTIFICATO DETERIORE TRATTAMENTO DI TALI FARMACI RISPETTO AD ALTRI PER I QUALI E' SUFFICIENTE LA PREVIA SOTTOPOSIZIONE A SPERIMENTAZIONE CLINICA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL <> NONCHE' DELLA << DIVISIONE TRA POTERI>> - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 70 e 77 Cost. - dell'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell'art. 3, comma 4, del d.l. 17 febbraio 1998, n. 23 (recante: <>), non apparendo corretta la premessa esegetica da cui muove il giudice 'a quo' - a parere del quale si sarebbe determinata una irragionevole disparita' a danno dei farmaci che compongono la <>, per i quali soltanto il d.l. n. 23 richiederebbe la disponibilita' di risultati di studi clinici di fase seconda quale condizione per il loro inserimento nell'elenco dei medicinali innovativi - poiche' il decreto-legge, pur riguardando precipuamente le sperimentazioni cliniche in campo oncologico, introduce <>, e nel preambolo si fa certo riferimento al <>, ma anche, in via generale, all'impiego di medicinali per indicazioni terapeutiche non autorizzate. Ne consegue che, pur trovando la propria essenziale ragion d'essere nell'esigenza di <> e di dare risposta ai problemi correlati, il predetto decreto-legge non si limita a tale vicenda, per cui non vi e' discriminazione oggettiva a danno dei farmaci che compongono detta terapia. Inoltre, la circostanza che il decreto-legge n. 23 incida sui procedimenti giurisdizionali pendenti non porta a ravvisare la violazione dei parametri indicati dal giudice 'a quo' con riferimento al <> e alla <>: in proposito basta sottolineare che il decreto-legge non ha, a questo riguardo, carattere retroattivo. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte